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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31614/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso nel reato di frode informatica, deducendo: 1) violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, sostenendo che la prova fosse stata travisata e che la valutazione delle emergenze processuali fosse errata; 2) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il testo, la condotta contestata consisteva nell'aver messo a disposizione il proprio conto corrente personale per l'accredito di somme provenienti da un accesso illecito, realizzato da altri soggetti ignoti, nel sistema informatico di gestione del conto della persona offesa. La difesa sosteneva che i motivi di appello fossero stati mal valutati e che mancasse una motivazione adeguata sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già proposte in appello e diretto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, senza indicare specifici e decisivi travisamenti; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era esaustiva e immune da manifeste illogicità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato con riferimento all'assenza di elementi positivi di valutazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    È il reato oggetto del giudizio di merito, contestato come frode informatica commessa mediante accesso illecito al sistema informatico di gestione del conto corrente della persona offesa, con concorso dell'imputata.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi o rilevanti in senso ostativo; non è necessario confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del fatto o della prova, né una doglianza di travisamento non sorretta dall'indicazione di specifici e decisivi errori idonei a disarticolare il ragionamento probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore allegato è specifico, decisivo e tale da compromettere l'intero ragionamento probatorio; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di legittimità non può essere riproposta, sotto forma di vizio motivazionale, una contestazione già esaminata e disattesa dal giudice di appello, quando la doglianza miri soltanto a una nuova valutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto resta particolarmente limitato e non consente di sostituire la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti in senso negativo; non è richiesta una confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
  • La partecipazione concorsuale a una frode informatica può essere desunta anche dalla messa a disposizione del proprio conto corrente per ricevere somme provenienti dall'accesso illecito eseguito da altri.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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