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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34152/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Vincenzo Zagaria avverso la sanzione disciplinare di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023. Il Magistrato aveva ritenuto tardivo il reclamo perché, secondo il provvedimento, la sanzione era stata comunicata l'08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023 oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 69 l.n. 354/1975. Il difensore ha invece provato, mediante ricevuta di deposito e ricevuta di avvenuta consegna, di aver inviato il reclamo il 17/03/2023 alle ore 15:18 tramite l'indirizzo elettronico predisposto (con riferimento alle disposizioni del d.l. n.137/2020 sulla trasmissione di documenti firmati digitalmente). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma il giudice di legittimità ha valutato la documentazione probatoria prodotta dal difensore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il difensore abbia tempestivamente inviato il reclamo il 17/03/2023, come dimostrato dalla ricevuta di deposito e dalla ricevuta di avvenuta consegna, e che quindi il Magistrato di sorveglianza non aveva tenuto conto di tale documentazione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 69 l.n. 354/1975

    termine di 10 giorni per proporre reclamo avverso sanzione disciplinare

    Fissato il termine decadenziale di 10 giorni per proporre reclamo; nel caso la Corte ha valutato la correttezza del computo temporale alla luce della prova di tempestivo invio telematico

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    motivi di ricorso per cassazione

    Motivazione richiamata nel ricorso per censurare la mancata valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto fondata la censura riferita alla mancata valutazione della ricevuta di deposito

  • artt. 666, comma 2 e 677 c.p.p.

    norme procedimentali penitenziarie richiamate nel ricorso

    Norme richiamate a supporto delle censure sulla regolarità del procedimento disciplinare e del reclamo; la Corte ha annullato il provvedimento per l'errore di valutazione temporale

  • d.l. n. 137/2020, art. 24, commi 4, 6‑bis e 6‑quater

    regole su documenti firmati digitalmente e invio agli indirizzi istituzionali

    La disposizione agevola la trasmissione telematica dei documenti firmati digitalmente; la Corte ha ritenuto valido e perentorio il deposito telematico comprovato dalla ricevuta e dalla consegna

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    Richiamo a principi costituzionali (uguaglianza, garanzie penali) per sostenere la tutela dei diritti dell'interessato; la decisione tutela il diritto di difesa facendo valere la prova di tempestivo deposito

Massime di principio

  • Il termine per proporre reclamo avverso sanzione disciplinare è perentorio, ma la prova di tempestivo invio attraverso canali telematici certificati (es. PEC o portali istituzionali con ricevuta) è idonea a far valere la tempestività.
  • Il giudice deve esaminare la documentazione probatoria prodotta (ricevute di invio, ricevute di consegna) prima di dichiarare inammissibile un ricorso per tardività; l'omessa valutazione di tali prove può portare all'annullamento del provvedimento.
  • Le disposizioni che regolano l'invio telematico (es. d.l. n.137/2020) rendono valido l'invio di documenti firmati digitalmente se inviati agli indirizzi istituzionali previsti; conservare e allegare le ricevute è essenziale.
  • Se un ricorso dichiarato tardivo risulta invece tempestivo per prova documentale, la conseguenza può essere l'annullamento del provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità e la restituzione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sempre allegare al primo grado la ricevuta di invio telematico e la ricevuta di avvenuta consegna per prevenire contestazioni sulla tempestività; in caso di diniego occorre impugnare dimostrando la prova materiale dell'invio.

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