Cassazione Penale, Sentenza n. 34152/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/01/2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Vincenzo Zagaria avverso la sanzione disciplinare di 8 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive irrogata dal Consiglio di Disciplina il 07/03/2023. Il Magistrato aveva ritenuto tardivo il reclamo perché, secondo il provvedimento, la sanzione era stata comunicata l'08/03/2023 e il reclamo era stato depositato il 20/03/2023 oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 69 l.n. 354/1975. Il difensore ha invece provato, mediante ricevuta di deposito e ricevuta di avvenuta consegna, di aver inviato il reclamo il 17/03/2023 alle ore 15:18 tramite l'indirizzo elettronico predisposto (con riferimento alle disposizioni del d.l. n.137/2020 sulla trasmissione di documenti firmati digitalmente). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità, ma il giudice di legittimità ha valutato la documentazione probatoria prodotta dal difensore.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il difensore abbia tempestivamente inviato il reclamo il 17/03/2023, come dimostrato dalla ricevuta di deposito e dalla ricevuta di avvenuta consegna, e che quindi il Magistrato di sorveglianza non aveva tenuto conto di tale documentazione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 69 l.n. 354/1975
termine di 10 giorni per proporre reclamo avverso sanzione disciplinare
Fissato il termine decadenziale di 10 giorni per proporre reclamo; nel caso la Corte ha valutato la correttezza del computo temporale alla luce della prova di tempestivo invio telematico
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
motivi di ricorso per cassazione
Motivazione richiamata nel ricorso per censurare la mancata valutazione delle prove documentali; la Corte ha ritenuto fondata la censura riferita alla mancata valutazione della ricevuta di deposito
artt. 666, comma 2 e 677 c.p.p.
norme procedimentali penitenziarie richiamate nel ricorso
Norme richiamate a supporto delle censure sulla regolarità del procedimento disciplinare e del reclamo; la Corte ha annullato il provvedimento per l'errore di valutazione temporale
d.l. n. 137/2020, art. 24, commi 4, 6‑bis e 6‑quater
regole su documenti firmati digitalmente e invio agli indirizzi istituzionali
La disposizione agevola la trasmissione telematica dei documenti firmati digitalmente; la Corte ha ritenuto valido e perentorio il deposito telematico comprovato dalla ricevuta e dalla consegna
Costituzione, artt. 3 e 27
Richiamo a principi costituzionali (uguaglianza, garanzie penali) per sostenere la tutela dei diritti dell'interessato; la decisione tutela il diritto di difesa facendo valere la prova di tempestivo deposito
Massime di principio
- Il termine per proporre reclamo avverso sanzione disciplinare è perentorio, ma la prova di tempestivo invio attraverso canali telematici certificati (es. PEC o portali istituzionali con ricevuta) è idonea a far valere la tempestività.
- Il giudice deve esaminare la documentazione probatoria prodotta (ricevute di invio, ricevute di consegna) prima di dichiarare inammissibile un ricorso per tardività; l'omessa valutazione di tali prove può portare all'annullamento del provvedimento.
- Le disposizioni che regolano l'invio telematico (es. d.l. n.137/2020) rendono valido l'invio di documenti firmati digitalmente se inviati agli indirizzi istituzionali previsti; conservare e allegare le ricevute è essenziale.
- Se un ricorso dichiarato tardivo risulta invece tempestivo per prova documentale, la conseguenza può essere l'annullamento del provvedimento che aveva dichiarato l'inammissibilità e la restituzione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sempre allegare al primo grado la ricevuta di invio telematico e la ricevuta di avvenuta consegna per prevenire contestazioni sulla tempestività; in caso di diniego occorre impugnare dimostrando la prova materiale dell'invio.
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