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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42129/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che lo aveva condannato per detenzione di 13 munizioni (art. 697 cod. pen.). Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen., con richiesta di ammissione all'oblazione ex art. 162-bis cod. pen. che sarebbe stata erroneamente negata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; in aggiunta deduzione generica della prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato la motivazione della Corte distrettuale: il diniego dell'oblazione non è stato motivato dalla recidiva ma dalla presenza di precedenti penali e dalla gravità del fatto, valutata anche in relazione al numero e alla varietà delle munizioni sequestrate; analoghe ragioni giustificano la mancata applicazione dell'art. 131-bis. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata: il reato è stato accertato il 6 giugno 2019 e il decreto di citazione a giudizio è del 23 gennaio 2020 (atto interruttivo), con conseguente computo dei termini che non determina l'estinzione del reato alla data utile; inoltre la Corte richiama l'orientamento secondo cui la manifesta infondatezza del ricorso determina inammissibilità che esclude l'effetto interruttivo dell'impugnazione successiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, confermando la condanna a un mese e quindici giorni di arresto per il reato previsto dall'art. 697 c.p.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione di munizioni per armi comuni da sparo; il fatto di detenzione di 13 munizioni è stato ritenuto penalmente rilevante e ha formato il nucleo della condanna confermata.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamato nel contesto del primo motivo di ricorso in relazione all'ammissione all'oblazione; la Corte ha ritenuto che il diniego non fosse fondato su recidiva ma sulla presenza di precedenti e sulla gravità del fatto, quindi il vizio denunciato non è fondato.

  • art. 162-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'oblazione (estinzione del reato mediante pagamento). La Corte ha escluso l'ammissibilità dell'oblazione valutando come ostative la presenza di precedenti penali e la gravità del fatto (numero e varietà delle munizioni).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti comuni (applicazione ex art. 131-bis). La Corte ha ritenuto irrilevante la richieste di applicazione in presenza di precedenti e della gravità complessiva del fatto, per cui l'attenuante non è stata riconosciuta.

  • art. 157, comma 1, cod. pen.

    Termine ordinario di prescrizione per le contravvenzioni (quattro anni). Usato come riferimento per il calcolo della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 160 cod. pen.

    Norma sugli atti interruttivi della prescrizione; il decreto di citazione a giudizio del 23/01/2020 è stato considerato atto interruttivo che incide sul computo della prescrizione.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina degli effetti degli atti interruttivi e alla possibile estensione del termine di prescrizione; la Corte lo richiama per giustificare il calcolo che escludeva la prescrizione utile.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 (giurisprudenza)

    Principio di legittimità richiamato secondo cui la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità e impedisce che l'impugnazione stessa produca effetti interruttivi validi ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • L'ammissione all'oblazione ex art. 162-bis può essere esclusa non solo per recidiva ma anche per la presenza di precedenti penali e per la gravità del fatto, valutata in concreto (es. numero e varietà di oggetti pericolosi sequestrati).
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (circostanze attenuanti comuni) può essere esclusa quando la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato giustificano una valutazione sfavorevole; non è automatica la sua concessione in appello o cassazione.
  • Per la prescrizione delle contravvenzioni si applica il termine ordinario di quattro anni, che può allungarsi in presenza di atti interruttivi; il decreto di citazione a giudizio è atto interruttivo rilevante ai fini del computo.
  • Un ricorso dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile può non avere efficacia interruttiva ai fini della prescrizione, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
  • In casi di detenzione di munizioni, la valutazione del pericolo non è rimessa esclusivamente alla presenza dell'arma: il numero e la varietà delle munizioni possono giustificare l'apprezzamento di gravità e l'esclusione di misure estintive o attenuanti.

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