Ordinanza n. 44/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a. dell’atto di diniego n. 2/2025, a firma del Dirigente dell'Area II - Servizi tecnici - Servizio Governo del Territorio - Ufficio Edilizia Privata avente ad oggetto “Istanza di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 20, del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., per l'intervento, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b della legge 120/2020, dall'art. 28, comma 5-bis, della legge 34/2022 e dall'art. 14, comma 1-ter della legge 91-2022, eliminazione delle barriere architettoniche tramite ascensore esterno, sito in via Tripoli n. 9”, con il quale è stata respinta la cennata istanza; b. di ogni altro atto e/o provvedimento, ad esso presupposto, connesso e comunque conseguenziale (ancorché non conosciuto), come, a mero titolo di esempio, solo indicativo e non esaustivo, le note prot. 41916 del 30.09.2025, 42072 dell'01.10.2025, 45625 del 20.10.2025 (preavviso di diniego) e 45254 del 20.10.2025, quest'ultima allo stato non conosciuta, in quanto non pubblicata né ostesa, nonostante richiesta di accesso ex L. n. 241/1990; per la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, sulla istanza di permesso di costruire in variante (pratica P59/2025), per decorso del termine previsto dalla legge, senza richieste istruttorie né diniego tempestivo; per la condanna del Comune di Giulianova al risarcimento dei danni patiti e “patiendi” dai ricorrenti a causa dall'illegittimo agire amministrativo, da liquidarsi nella misura che sarà provata in corso di giudizio o ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ed al rimborso delle spese processuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un ascensore esterno per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con domanda di declaratoria del silenzio-assenso e di risarcimento del danno
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale n. 2/2025 e gli atti presupposti e connessi, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità del rigetto dell'istanza di permesso di costruire in variante relativa a un intervento di eliminazione delle barriere architettoniche. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il termine previsto dalla legge sarebbe decorso senza richieste istruttorie né un diniego tempestivo. È stato altresì domandato il risarcimento dei danni conseguenti all'asserita illegittimità dell'azione amministrativa. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione sintetica sulla vicenda, con specifico riguardo alla dedotta formazione del silenzio-assenso.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né il merito del ricorso né l'istanza cautelare. Ha sospeso ogni ulteriore pronuncia sulla domanda cautelare e ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Comune di Giulianova, ordinandogli di depositare una relazione sintetica ricostruttiva della vicenda, con particolare riferimento alla tempestività dell'azione amministrativa e alla possibile formazione del silenzio-assenso sull'istanza oggetto del diniego. Il Comune deve adempiere entro 20 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese o sulle domande di annullamento, accertamento e risarcimento.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base della domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire, questione sulla quale il TAR ha disposto un approfondimento istruttorio senza ancora pronunciarsi.
È richiamato nell'oggetto dell'istanza edilizia per qualificare l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
È richiamato nell'oggetto del provvedimento impugnato quale disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dalla verifica della tempestività dell'azione amministrativa e della possibile formazione del silenzio-assenso, il giudice può disporre un'istruttoria d'ufficio ordinando all'amministrazione di depositare una relazione ricostruttiva della vicenda.
- La trattazione della domanda cautelare può essere rinviata quando gli elementi necessari per valutare il fumus e il periculum non risultino sufficientemente acquisiti e sia necessario un adempimento istruttorio dell'amministrazione.
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