Cassazione Civile, Ordinanza n. 22671/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di un’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro, catastale e ipotecaria prevista per i trasferimenti immobiliari effettuati nell’ambito di piani di recupero edilizio. L’Ufficio aveva negato il beneficio con riferimento a un atto di conferimento immobiliare del 18 marzo 2009, perché il bene era sì ricompreso in una zona di recupero urbanistico individuata dal Comune, ma non risultava approvato ed esecutivo il piano attuativo di recupero previsto dalla normativa urbanistica richiamata. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera individuazione delle zone di recupero con delibera comunale, valorizzando un precedente della Cassazione relativo a un diverso strumento urbanistico. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 5 L. 168/1982 e degli artt. 27 e 28 L. 457/1978, sostenendo che il beneficio spetta solo se esiste un piano di recupero approvato ed efficace, essendo insufficiente la sola individuazione dell’area; richiamava inoltre la giurisprudenza di legittimità che subordina l’agevolazione alla concreta attuazione del piano e alla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Molise e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso dei contribuenti contro il diniego dell’agevolazione. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, in ragione del contrasto giurisprudenziale di merito e del successivo chiarimento intervenuto in sede di legittimità, nonché della non imputabilità ai contribuenti della sopravvenuta mancata attuazione del piano.
Norme richiamate
art. 5 L. 22 aprile 1982, n. 168
«Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa»
L’agevolazione si applica solo nell’ambito dei piani di recupero previsti dalla normativa urbanistica e solo se il trasferimento avviene nei confronti di soggetti che attuano il recupero; la norma agevolativa è di stretta interpretazione e richiede la piena realizzazione dei presupposti normativi.
artt. 27 e 28 L. 5 agosto 1978, n. 457
nessuna quota ulteriore rispetto al testo richiamato nella sentenza
I piani di recupero devono essere approvati ed efficaci; la mera individuazione della zona di recupero non basta, e l’individuazione decade se il piano non è adottato nei termini previsti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
nessuna quota ulteriore rispetto al testo richiamato nella sentenza
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
nessuna quota ulteriore rispetto al testo richiamato nella sentenza
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo a tale norma, perché riferita ai piani particolareggiati e non al diverso piano di recupero oggetto di causa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a strumenti urbanistici speciali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
- Per ottenere il beneficio fiscale legato al recupero edilizio non è sufficiente l’individuazione dell’area come zona di recupero: occorre l’esistenza di un piano di recupero approvato ed efficace e la concreta attuazione dell’intervento secondo quel piano.
- La destinazione urbanistica dell’immobile in una zona di recupero costituisce solo un presupposto preliminare; il beneficio matura soltanto quando si realizzano tutti gli elementi della fattispecie agevolativa, inclusa l’effettiva operatività del piano attuativo.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi a strumenti urbanistici diversi non è idoneo a fondare l’applicazione del beneficio se manca la corrispondenza tra il regime normativo esaminato e quello della fattispecie concreta.
- Se la causa può essere decisa sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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