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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48469/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza ex art. 175, comma 4, c.p.p. con cui Andreoli chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello e, contestualmente, l'ammissione a pena concordata. Sosteneva di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di appello mentre era detenuto e di essere venuto a conoscenza della sentenza solo il 18 maggio 2022, in occasione della notifica del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti. L'istanza era stata presentata il 10 novembre 2022 e preceduta da raccomandata inviata il 18 agosto 2022 (pervenuta il 25 agosto 2022).

La decisione

La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile per mancato rispetto del termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento. Ha ritenuto che la conoscenza della sentenza fosse avvenuta all'atto della notifica del provvedimento esecutivo (18 maggio 2022) e che, anche considerando la data di spedizione/arrivo della raccomandata o la data di presentazione presso la Casa Circondariale (10 novembre 2022), l'istanza fosse proposta oltre il termine previsto. Conseguentemente l'istanza è respinta e il richiedente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'istanza di restituzione del termine deve essere proposta entro trenta giorni dalla data in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato; la conoscenza può ritenersi avvenuta con la notifica del provvedimento esecutivo e la mancata ricezione della citazione durante la detenzione non sospende automaticamente il termine senza prova della inesistenza della conoscenza.

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione del termine ex art.175 c.p.p. deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento: il termine è perentorio e la domanda tardiva è inammissibile.
  • La "conoscenza" del provvedimento può essere fatta coincidere con la notifica del provvedimento esecutivo o con altra comunicazione idonea; pertanto la data in cui l'imputato effettivamente viene a sapere della sentenza è determinante per il computo del termine.
  • La detenzione dell'imputato non determina automaticamente la sospensione del termine per proporre impugnazione: è necessario dimostrare l'effettiva assenza di notifica o altra causa che abbia impedito la conoscenza entro i termini.
  • Per preservare i termini è opportuno produrre immediatamente ogni prova della mancata conoscenza (comunicazioni, registrazioni della Casa Circondariale, ricevute di raccomandata) e agire tempestivamente non appena si venga a conoscenza del provvedimento.
  • In situazioni di emergenza (es. pandemia) va comunque documentata la specifica incidenza sulle notifiche/collegamenti processuali; l'eccezionale contingenza, da sola, non garantisce la restituzione del termine senza prova concreta del pregiudizio.

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