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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25992/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la motivazione con cui il Tribunale aveva respinto la domanda di oblazione, denunciando illogicità e carenza argomentativa: il Tribunale si era limitato a ritenere che le "conseguenze dannose o pericolose" del reato non fossero eliminate senza indicare su quali elementi fattuali tale valutazione si fondasse. Il difensore ha osservato che l'imputato era stato ammesso all'oblazione in sede di decreto penale e, nel procedimento, non aveva chiesto la restituzione delle armi sottoposte a sequestro, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata ai fini dell'accoglimento dell'oblazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, rilevando la carenza argomentativa del Tribunale nel motivare il rigetto dell'oblazione. Tuttavia, rilevato d'ufficio ai sensi dell'art.129 c.1 c.p.p. che il termine di prescrizione quinquennale era decorso dalla consumazione del reato (28/11/2015), ha constatato l'estinzione del reato per prescrizione. Non essendovi elementi per un proscioglimento nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma la confisca obbligatoria disposta in sede di merito.

Norme richiamate

  • Artt. 38 e 221 T.U.L.P.S.

    artt. 38 e 221 T.U.L.P.S.

    il fatto è stato qualificato come contravvenzione prevista da tali norme; la Corte osserva però che la qualificazione giuridica non può sostituire una motivazione sullo stato delle conseguenze dannose o pericolose ai fini dell'oblazione.

  • Art. 23, comma 8, decreto-legge 28.10.2020, n.137, conv. L. 18.12.2020, n.17

    art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n.137 conv. L. 18.12.2020, n.17

    richiamata quale norma procedurale relativa al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; la Corte l'ha menzionata in relazione alle conclusioni depositate, senza incidenza sulla valutazione sostanziale.

  • Art. 129, comma 1, codice di procedura penale

    art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    consente alla Corte di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto, come operato nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il rigetto della domanda di oblazione richiede una motivazione specifica che indichi i fatti o le ragioni per ritenere ancora sussistenti conseguenze dannose o pericolose; non è sufficiente richiamare la sola qualificazione giuridica del reato.
  • La precedente ammissione all'oblazione in sede di decreto penale e la condotta post delictum (es. non richiedere la restituzione di oggetti sequestrati) sono elementi rilevanti che il giudice deve considerare e motivare rispetto all'accoglimento o al rigetto dell'oblazione.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione (art.129 c.1 c.p.p.) e annullare senza rinvio quando il reato è estinto, se non esistono ragioni evidenti per pronunciare un proscioglimento nel merito.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce la conservazione di effetti processuali già disposti, come la confisca obbligatoria, se essa è stata validamente pronunciata in sede di merito.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare o far emergere fatti concreti che dimostrino l'eliminazione delle conseguenze dannose (es. rinuncia o mancata richiesta di restituzione di beni) per aumentare la probabilità di accoglimento dell'oblazione.

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