Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29418/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della condanna per falso ideologico in concorso (sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva condannato Gratteri a quattro anni per fatti connessi alla perquisizione nella scuola Diaz-Pertini). Il ricorrente ha invocato: omissione di comunicazione del parere del Procuratore generale dopo la fissazione dell'udienza (violazione del diritto di difesa), vizi di procedura nella trattazione della domanda di revisione (presunta applicazione errata delle regole del giudizio rescindente/anticipazione di valutazione di merito), e inadeguatezza e illogicità della motivazione per non aver valutato come decisive prove e dichiarazioni presentate come nuove (esame di coimputati e funzionari, acquisizione di filmati/frame, verbale di interrogatorio del coimputato Murgolo, dichiarazioni rese a commissioni parlamentari, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi proposti: sul primo motivo ha spiegato che, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione del parere del pubblico ministero quando questo sia acquisito in sede de plano e abbia contenuto argomentativo, nella fattispecie non si è verificato pregiudizio del contraddittorio (il parere è stato comunque reso disponibile e richiamato in udienza) e, comunque, la mancata eccezione in udienza avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente; sul secondo e terzo motivo ha precisato i principi in tema di giudizio di ammissibilità della revisione (la Corte di appello può procedere a una delibazione preliminare e dichiarare l'inammissibilità quando le prove proposte siano manifestamente inconferenti o non nuove nella nozione richiesta), rilevando che le prove invocate non avevano i requisiti di novità e di idoneità ictu oculi a determinare la revisione del giudicato, e che molte delle questioni dedotte sarebbero rimaste rimediabili con i normali strumenti di impugnazione. Ha inoltre ricordato l'irrilevanza ai fini della revisione di dichiarazioni predibattimentali non transitate nel fascicolo del dibattimento secondo la disciplina degli artt. 210 e ss. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola l'ipotesi di inammissibilità della richiesta di revisione e consente alla corte di appello di dichiararla anche d'ufficio con ordinanza; la Corte può adottare rito camerale o valutazioni de plano a seconda del caso e deve garantire il contraddittorio quando la valutazione preliminare richiede più di un sommario esame.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definisce la 'prova nuova' ammessa in revisione: elemento sopravvenuto alla sentenza, scoperto dopo, o non acquisito o non valutato nel precedente giudizio; la prova nuova non può consistere in una mera diversa valutazione di elementi già noti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione in cassazione; usata per inquadrare le doglianze di nullità e violazione di legge dedotte dal ricorrente.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina procedurale prescritta dalla Corte di legittimità nel rinvio per la celebrazione dell'udienza camerale; disciplina la fissazione dell'udienza e le garanzie procedurali ad essa connesse.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di eccepire tempestivamente in udienza vizi o omissioni rilevabili, con la conseguenza che eccezioni sollevate successivamente possono essere inammissibili.

  • artt. 210, 500, 503, 511, 512, 512-bis, 513, 514 cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e le condizioni per la loro acquisizione in dibattimento; la sentenza afferma che dichiarazioni non transitatesi nel fascicolo del dibattimento non possono costituire 'prova nuova' nella revisione se contrastano con le regole di utilizzabilità probatoria.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto dell'esigenza del contraddittorio pieno nel processo penale (diritto ad essere informati delle osservazioni e degli elementi prodotti dalla controparte), connesso al principio che il parere del PM acquisito agli atti, se significativo, deve essere portato a conoscenza del richiedente per assicurare la difesa.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione è ammissibile solo se fondata su prove effettivamente nuove nel senso dell'art. 630 c.p.p.; non è sufficiente una diversa valutazione di prove già conosciute.
  • La Corte di appello può, anche dopo aver adottato il procedimento partecipato, dichiarare l'inammissibilità della revisione sulla base di una delibazione preliminare sommaria quando le nuove prove risultano ictu oculi inconferenti o non idonee a provocare l'assoluzione.
  • Se il giudice acquisisce il parere del pubblico ministero in una fase di delibazione che normalmente non prevede interlocuzione, tale parere va comunicato al richiedente la revisione se contiene argomentazioni rilevanti; tuttavia la mancata comunicazione determina nullità solo se la parte è stata effettivamente pregiudicata e non abbia avuto occasione tempestiva di eccepirlo in udienza.
  • Le dichiarazioni predibattimentali che non siano state regolarmente trascritte e acquisite nel fascicolo del dibattimento secondo la disciplina processuale non costituiscono di per sé una prova nuova idonea alla revisione.
  • Richieste di riesame di testi già sentiti o di elementi già acquisiti che si limitino a proporre una diversa interpretazione delle dichiarazioni o dei filmati sono in genere insufficienti per ottenere la revisione; occorrono elementi nuovi e concreti tali da apparire, anche in una valutazione sommaria, potenzialmente demolitori del giudicato.
  • L'eccezione di nullità per omissioni procedurali (es. mancata comunicazione) deve essere formulata tempestivamente in udienza; proposte successivamente tramite memorie possono essere ritenute tardive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.