Cassazione Penale, Ordinanza n. 16032/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla provocazione di un incidente stradale e dall'orario notturno. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, con specifico riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, del codice della strada. La Corte rileva però che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, limitandosi a reiterare quanto già dedotto in precedenza.
Norme richiamate
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione richiamata dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'aggravante; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa il motivo reiterativo e non scrutinabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre, senza specifico confronto critico, censure già dedotte in appello e già motivate e disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione e la violazione di legge non possono essere prospettati in modo meramente reiterativo: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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