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Sentenza

Sentenza n. 1559/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buonuscita e mancato riscontro all’istanza di riliquidazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda dal 1° gennaio 2021, dopo aver compiuto 56 anni e maturato 41 anni di servizio utile per il calcolo del TFS. Con istanza del 17 maggio 2024 ha chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987. Il ricorso deduce l’erroneità del calcolo e chiede l’accertamento del diritto, la riliquidazione e il pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito che la domanda di collocamento a riposo non risultava presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti; in subordine, ha invocato l’art. 4 d.lgs. 165/1997 per la mancata prova del pagamento della contribuzione relativa ai sei scatti e ha eccepito la prescrizione quinquennale.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il ricorrente appartiene alla categoria destinataria del beneficio e, al momento della cessazione, possedeva i requisiti anagrafici e di servizio richiesti. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina la decadenza dal beneficio: esso è funzionale soltanto alla decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 incide sul calcolo dei sei scatti ai fini della base pensionabile, non sul calcolo dell’indennità di buonuscita; l’art. 6-bis integra inoltre le voci computabili ai fini del TFS, pur in assenza di un’espressa menzione nell’art. 38 d.P.R. 1032/1973. L’eccezione di prescrizione è respinta: il termine quinquennale decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita e l’istanza formale del 17 maggio 2024 ha interrotto la prescrizione. Il TAR accerta il diritto ai sei scatti e condanna l’INPS a ricalcolare la buonuscita entro 60 giorni dalla pubblicazione, con interessi legali ma senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    L’odierno ricorrente, al momento della cessazione del servizio (su domanda) aveva maturato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa sopra menzionata (dall’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 387 del 1987, come modificato dalla l. n. 232 del 1990): apparteneva alle Forze di Polizia a ordinamento militare, in particolare all’Arma dei Carabinieri, aveva compiuto il cinquantaseiesimo anno d’età (anzianità anagrafica) e aveva maturato quarantuno anni di servizio utile al fine del calcolo dell’indennità di buonuscita (anzianità contributiva).

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che, al momento della cessazione dal servizio a domanda, possieda i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disposizione.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    E ciò risulta altrettanto chiaro dall’espressa previsione dell’art. 1911, comma 3, del C.o.m. (D. Lgs. n. 66/2010), che lascia fermo, per tutte le forze di Polizia a ordinamento militare, il citato art. 6-bis.

    La disposizione mantiene applicabile l’art. 6-bis alle Forze di polizia a ordinamento militare, comprese le relative categorie di personale.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Non può ritenersi applicabile, per consolidata giurisprudenza, l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 che non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita ma – come si evince dal tenore letterale della disposizione stessa – incide sul calcolo dei sei scatti stipendiali ai soli fini della determinazione della base pensionabile.

    La disciplina dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 riguarda il calcolo dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non esclude la loro computabilità nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    L’art. 6-bis, in questione, deve inoltre ritenersi integrativo dell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, in quanto – concordando questo Collegio con l’insegnamento del Consiglio di Stato (ex multis, sez. III, n. 1231/2019) – tale introduzione sarebbe avvenuta posteriormente e in forza di legge.

    L’art. 6-bis integra per legge successiva l’elenco delle voci rilevanti ai fini della buonuscita; la mancata indicazione espressa dei sei scatti nell’art. 38 non ne impedisce il computo.

  • art. 20 d.P.R. 1032/1973

    Orbene, la giurisprudenza consolidatasi ritiene che “il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale va individuato nel primo ordinativo di pagamento della indennità di buonuscita successivo alla cessazione del servizio. Giacché non calcolata in tale ordinativo di pagamento, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita riveniente dalla predetta normativa si sarebbe potuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data”.

    Il termine quinquennale per chiedere la riliquidazione decorre dal primo ordinativo di pagamento della buonuscita successivo alla cessazione dal servizio.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.

    Sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, oltre agli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.

    La condanna accessoria riconosce gli interessi legali ma esclude il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 sono computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare che possieda, alla cessazione dal servizio a domanda, i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti in assenza di un’espressa previsione normativa estintiva; il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • L’art. 4 d.lgs. 165/1997 disciplina l’incidenza dei sei scatti sulla base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né subordina a tale disciplina la loro inclusione nel TFS.
  • L’art. 6-bis d.l. 387/1987 integra l’elenco delle voci computabili ai fini della buonuscita previsto dall’art. 38 d.P.R. 1032/1973; pertanto, la mancata menzione espressa dei sei scatti in quest’ultima disposizione non ne impedisce il riconoscimento.
  • La prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dal primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione dal servizio; una formale richiesta di rideterminazione interrompe il termine.
  • In caso di riliquidazione della buonuscita, sono dovuti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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