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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10639/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello. Con il primo motivo deduceva una violazione di legge processuale, lamentando che fosse stata erroneamente respinta l'eccezione di nullità collegata al mancato deposito della delega del vice procuratore onorario. La censura, secondo il testo, era in realtà diretta a sostenere l'assenza di prova del conferimento della delega al VPO; il ricorrente non indicava quale tra i diversi VPO presenti alle udienze sarebbe stato privo di legittimazione e non aveva sollevato la questione nei precedenti gradi. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della pena sostitutiva, ma il giudice di legittimità rileva che tale richiesta non era mai stata formulata né nell'atto di appello né nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato: l'eventuale mancanza di delega al VPO integra una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., soggetta ai termini e modi di deduzione dell'art. 180 cod. proc. pen.; inoltre, l'eccezione non era stata proposta in primo grado ed era quindi comunque sanata. Il secondo motivo è stato ritenuto non proponibile in cassazione perché la richiesta di pena sostitutiva non era stata mai avanzata nei precedenti gradi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La mancata delega del Procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario integra una nullità di ordine generale relativa alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità deve essere dedotta nei modi e nei termini prescritti; se non tempestivamente eccepita, non può essere utilmente fatta valere.

Massime di principio

  • La deduzione di nullità per difetto di delega del vice procuratore onorario richiede una specifica allegazione e non può risolversi in una censura esplorativa o generica; grava sulla parte che eccepisce il vizio l'onere di indicare il concreto soggetto privo di legittimazione e di chiarire i fatti posti a fondamento dell'eccezione.
  • La mancanza di delega al vice procuratore onorario, ove effettivamente sussistente, costituisce nullità generale attinente alla partecipazione necessaria del pubblico ministero, ma è soggetta al regime di deduzione e sanatoria previsto dal codice di rito.
  • Non è proponibile in cassazione una censura relativa alla mancata applicazione di una pena sostitutiva quando la relativa richiesta non sia stata previamente formulata nei gradi di merito.
  • La mancanza di tempestiva eccezione in primo grado comporta, per la nullità dedotta, la sanatoria nei casi previsti dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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