Cassazione Penale, Ordinanza n. 27787/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 e condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con le specifiche ragioni addotte dal giudice di merito per escludere tali benefici: quanto alla particolare tenuità, il giudice aveva valorizzato l'oggettiva gravità del fatto e la non occasionalità della condotta, desunta da cinque precedenti fotosegnalamenti e da un deferimento per reati analoghi; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione richiamava la condotta antecedente e la mancanza di elementi positivi favorevoli all'imputato.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito per l'illecito di ingresso e soggiorno irregolare; la Cassazione non ne discute il merito, limitandosi a rilevare che il ricorso non attacca le rationes decidendi sulle cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio.
La particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace non è stata ritenuta applicabile dal giudice di merito per la gravità oggettiva del fatto e la non occasionalità della condotta; la Corte ritiene non censurata in modo specifico tale motivazione.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla condotta antecedente e alla mancanza di elementi positivi favorevoli all'imputato; la doglianza è stata giudicata non specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure si limitano a reiterare richieste già respinte senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere sorretto da una motivazione che valorizzi la gravità oggettiva del fatto e la non occasionalità della condotta, desumibile anche da precedenti o da plurimi indici sintomatici di reiterazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi la condotta antecedente e l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; la concessione del beneficio non è automatica ma presuppone un apprezzamento discrezionale basato su elementi concretamente favorevoli.
- La manifesta infondatezza del ricorso consente la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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