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Ordinanza

Ordinanza n. 2839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta dal Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Basilicata n. 77/2026, chiedendone la riforma. Dal testo non emergono né l’atto ministeriale originariamente impugnato né gli specifici motivi di censura dedotti in primo grado o in appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito sulla completezza dell’istruttoria condotta dal Ministero della Giustizia e, in via interinale, ha reputato opportuno lasciare impregiudicata la situazione di fatto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Basilicata, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata fondata sulla necessità di approfondire, nel giudizio di merito, la completezza dell’istruttoria ministeriale e sull’opportunità di preservare nel frattempo la situazione di fatto. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale norma regolatrice dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Applicato per ordinare al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento della tutela cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR e accogliere la misura cautelare quando emergano esigenze di approfondimento sulla completezza dell’istruttoria amministrativa e sia opportuno preservare medio tempore la situazione di fatto.
  • L’accoglimento della tutela cautelare può essere disposto in funzione interinale, senza anticipare la decisione sul merito, quando la verifica della legittimità dell’azione amministrativa richieda ulteriori approfondimenti istruttori.
  • Dopo l’accoglimento dell’appello cautelare, il giudice può ordinare al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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