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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26094/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca avanzata dalla Procura nei confronti di Cabulliese Massimo Fabio. L'accusa era fondata sulla omissione di comunicazione prevista dall'art. 30 L. 646/1982 in relazione alla donazione a favore del padre di un immobile sito in Reggio Calabria (valore dichiarato € 25.060,00), con riferimento alla qualifica soggettiva dell'indagato (pregressa condanna ai sensi dell'art. 74 DPR 309/90). Il Procuratore ha dedotto violazione e interpretazione errata delle norme (artt. 30 e 31 L. 646/1982 e artt. 76 e 80 D.lgs. 159/2011), sostenendo che la confisca debba colpire anche trasferimenti a titolo gratuito e che sussistesse il periculum in mora per possibile sottrazione o dispersione del patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'orientamento del Tribunale del riesame: non sussistono beni suscettibili di confisca obbligatoria perché l'indagato non ha percepito alcun corrispettivo dalla cessione (si è trattato di donazione) e l'immobile risulta ormai entrato nel patrimonio del padre. Inoltre la Procura non ha assolto all'onere di allegazione circa la attualità e concretezza delle esigenze cautelari (fumus e periculum), fornendo solo deduzioni generiche sul rischio di dispersione patrimoniale. Pertanto il sequestro richiesto è stato negato e il ricorso del Procuratore è stato rigettato.

Norme richiamate

  • Legge 13 settembre 1982, n. 646 (antimafia)

    La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non poteva applicarsi la confisca obbligatoria perché non era stato conseguito alcun corrispettivo dall'alienazione; l'interpretazione estensiva invocata dal ricorrente (colpire anche il trasferimento a titolo gratuito senza corrispettivo) non è stata ritenuta sufficiente a fondare il sequestro richiesto in assenza di elementi concreti.

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    Norme in materia di misure cautelari reali e procedimento di sequestro; la Corte ricorda che per disporre il sequestro finalizzato alla confisca occorre dimostrare fumus e periculum e che il PM deve allegare elementi concreti a sostegno di tali presupposti.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Firma la rilevanza soggettiva (pregressa condanna) che impone l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 30 L. 646/1982; tuttavia la sussistenza dell'obbligo non determina automaticamente l'applicabilità del sequestro in assenza di corrispettivo e di prova del periculum.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite e sezioni della Cassazione

    Sez. Unite n. 36959/2021 (Ellade); Sez. 3 n. 13284/25.02.2021 (Acanfora); Sez. 6 n. 12228/30.10.2018 (De Gasperis); Sez. 2 n. 6027/10.01.2024 (Mazza); Sez. 3 n. 23936/11.04.2024 (Rossi); Sez. 3 n. 41602/14.09.2023 (Testa); Sez. 6 n. 20923/15.03.2012 (Lombardi); Sez. Un. n. 18474/28.11.2024 (Vitagliano)

    La Corte richiama principi consolidati: nessun automatismo tra reato e sequestro; il periculum va verificato concretamente e può mutare nel tempo; la conoscenza del procedimento non equivale di per sé al pericolo di dispersione; la natura fungibile dei beni non esime dal fornire elementi specifici sul rischio di sottrazione.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente trova fondamento quando l'imputato abbia effettivamente conseguito un corrispettivo dall'alienazione; la mera donazione senza corrispettivo rende problematico l'aggancio del bene al patrimonio dell'obbligato alla comunicazione.
  • Per ottenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il Pubblico Ministero deve allegare e, poi, poter provare sia il fumus del reato sia il periculum in mora con elementi concreti e specifici; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La semplice conoscenza dell'indagine da parte dell'indagato non costituisce di per sé prova del rischio che il bene venga dissipato: è necessario indicare atti o modalità concrete di distrazione o una situazione patrimoniale che renda verosimile il pericolo.
  • Se il bene oggetto di trasferimento è già entrato nel patrimonio di un terzo, per aggredirlo occorrono elementi che dimostrino simulazione, complicità o altre ragioni per ritenere che il trasferimento sia strumentale a eludere le misure patrimoniali.
  • La valutazione del periculum è dinamica: l'assenza di pericolo in una fase procedimentale rende legittimo il rigetto del sequestro; il PM può chiedere nuovamente misure cautelari se emergono fatti nuovi concreti.
  • La fungibilità dei beni non elimina l'obbligo di motivare l'attualità del pericolo di dispersione; la tipologia del bene non crea di per sé presunzioni a favore del sequestro.

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