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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27937/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado, chiedendo sostanzialmente il controllo della motivazione. Con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione per la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento, ma senza specificare in modo concreto quali fossero i profili omessi o in cosa consistesse precisamente il vizio denunciato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo eccessivamente generico e meramente assertivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era formulata in modo generico, priva di specifica indicazione del vizio dedotto e quindi non idonea a superare il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere la condanna alla somma in Cassa delle ammende solo quando risulti che la parte non abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: la denuncia di un vizio di motivazione non può risolversi in una contestazione apodittica o in una critica generica della decisione impugnata.
  • La deduzione della mancata disamina di possibili cause di proscioglimento è inammissibile se non individua concretamente quali questioni siano state trascurate e perché ciò integri un effettivo vizio motivazionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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