Cassazione Civile, Ordinanza n. 40139/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un'azione possessoria proposta per la reintegrazione nel possesso di una servitù di somministrazione d'acqua a favore di un fondo, che l'attore assumeva essere stata lesa dal distacco della fornitura elettrica collegata all'utenza del fondo servente. Il tribunale aveva rigettato la domanda e posto le spese di lite a carico dell'attore; la corte d'appello aveva confermato il rigetto nel merito ma aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Il ricorso per cassazione, proposto dal proprietario del fondo servente, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione apparente, sostenendo che la compensazione fosse illogica perché fondata sulla sola "obiettiva privazione dell'esercizio della servitù" in danno dell'attore, pur dopo che la stessa corte di merito aveva escluso l'esistenza di uno spoglio imputabile al ricorrente e, anzi, aveva ritenuto infondata la domanda nei confronti dell'altro convenuto; secondo il ricorrente, quindi, mancavano giusti motivi per derogare al principio della soccombenza anche quanto alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la valutazione dei giusti motivi di compensazione è rimessa al giudice di merito ma resta censurabile se la motivazione è illogica, tautologica, inesistente o apparente. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva riconosciuto giusti motivi di compensazione nei confronti del ricorrente valorizzando un pregiudizio oggettivo subito dall'attore, ma senza collegarlo ad alcun concorso o responsabilità del ricorrente nella causazione del danno. Tale ragionamento è stato ritenuto realmente illogico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite
richiamato nel testo anteriore alle modifiche legislative; la compensazione delle spese per giusti motivi è rimessa al merito ma è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione illogica, tautologica, inesistente o apparente
richiamato per individuare il regime temporale applicabile all'art. 92 c.p.c., non essendo applicabile il testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali per giusti motivi è discrezionalmente apprezzata dal giudice di merito, ma deve essere sorretta da una motivazione non apparente e logicamente coerente con gli elementi valorizzati.
- È viziata la compensazione delle spese che faccia leva su un pregiudizio oggettivo subito dalla parte vittoriosa o soccombente senza spiegare il nesso tra tale pregiudizio e una condotta imputabile alla parte nei cui confronti la compensazione è disposta.
- La motivazione sulla compensazione è censurabile quando il giudice riconosce giusti motivi in presenza di un'espressa esclusione di qualsiasi responsabilità o concorso causale della parte onerata delle spese.
- In sede di legittimità la decisione sulle spese è sindacabile non per il merito della valutazione, ma per la qualità logica e giuridica della motivazione che giustifica la deroga al principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021
- ordinanza_civile · 15 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →