Cassazione Penale, Ordinanza n. 32722/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi già affermati in materia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza aggravata. La difesa contestava, in particolare, la ricorrenza dell'aggravante prevista per l'ipotesi di incidente stradale di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deducendo un vizio di violazione di legge. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che non ricorressero i presupposti dell'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio secondo cui integra incidente stradale qualunque avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa porre in pericolo la collettività, senza che rilevi il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, applicata nel caso concreto con l'aggravante connessa all'incidente stradale.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
L'aggravante ricorre quando la condotta di guida in stato di ebbrezza dà luogo a un incidente stradale, inteso in senso ampio come qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa la circolazione e metta in pericolo la collettività, a prescindere dal coinvolgimento di terzi o altri veicoli.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Disposizione richiamata nel capo d'imputazione/contestazione per la disciplina sanzionatoria connessa al reato di guida in stato di ebbrezza.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Non espressamente citato nel testo; non incluso.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante dell'incidente stradale sussiste ogniqualvolta la condotta provochi un avvenimento inatteso idoneo a interrompere il normale svolgimento della circolazione e a creare pericolo per la collettività.
- Ai fini dell'aggravante non è necessario che vi sia un sinistro con coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; è sufficiente qualunque alterazione concreta della circolazione causalmente riconducibile alla guida in stato di ebbrezza.
- Quando il giudice di merito abbia fornito motivazione conforme ai principi di diritto consolidati, la censura che si risolve in una contestazione della valutazione giuridica della nozione di incidente stradale è destinata a essere dichiarata inammissibile in cassazione.
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