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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05283/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra diversi reati già oggetto di distinti giudizi. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che non sarebbe stata correttamente esclusa la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso tra le condotte. La Corte di cassazione rileva però che la censura mira a ottenere una nuova valutazione in fatto dei profili già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare un vero errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica, e quindi si risolve in motivi non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, ossia su una richiesta di rivalutazione del fatto e della sussistenza della continuazione, già compiutamente esaminata dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione deve indicare un effettivo vizio di violazione di legge o di motivazione, non potendo limitarsi a contestare l'apprezzamento dei concreti indici della comune ideazione criminosa.
  • Quando il giudice dell'esecuzione abbia esaminato compiutamente i rapporti tra i fatti e abbia escluso la continuazione per difetto di indicatori concreti del medesimo disegno criminoso, la censura che chieda soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali è inammissibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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