Cassazione Penale, Sentenza n. 33262/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per ottenere la rescissione della sentenza della Corte di cassazione del 9/3/2021 e, in subordine, della sentenza della Corte d'appello di Roma del 12/2/2020. Il ricorrente deduceva numerosi "errori materiali o di fatto" nella decisione di legittimità: mancata verifica/ notifica della requisitoria scritta del Procuratore generale ai difensori, omissione di pronunciamenti su molte questioni sollevate, mancata considerazione delle memorie depositate (anche via PEC), errata qualificazione del ruolo ricoperto dall'imputato in relazione al contratto tra Comune di Aprilia e ASAM, carenza motivazionale su vari punti (assegnazione dei processi al giudice onorario, ordine di assunzione dei mezzi di prova, incidenza dell'assunzione di stupefacenti, "insidia stradale"), omessa valutazione di questioni costituzionali relative all'art. 419, co. 2 c.p.p., e richiesta di annullamento senza rinvio con eliminazione delle statuizioni civili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p., che tutela soltanto "errori materiali o di fatto" intesi come difetto percettivo/ svista che abbia determinato una diversa decisione. Gran parte delle doglianze erano critiche di merito o generiche/aspecifiche, non errori di fatto: contestazioni sulla motivazione della Corte di cassazione o della Corte d'appello, valutazioni giuridiche e interpretative, e rivendicazioni di carenze argomentative non configurano l'ipotesi di rescissione. Quanto alla presunta mancata comunicazione della requisitoria scritta del Procuratore generale, la Corte ha osservato che l'udienza si era svolta oralmente e che il Procuratore generale aveva reso le conclusioni in udienza (ai sensi dell'art. 614, co. 4 c.p.p.), per cui non sussisteva nullità né violazione del diritto di difesa; inoltre la difesa non aveva eccepito nullità in udienza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Rimessione esperibile solo per "errori materiali o di fatto" consistenti in difetti percettivi (sviste/ equivoci) nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione; non copre errori di giudizio o censure di merito.
art. 23, L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma sul sotto-rito cartolare per i casi in cui non sia stata richiesta udienza; la Corte ha interpretato che non si applica se la discussione è avvenuta oralmente su richiesta delle parti, sicché eventuali conclusioni scritte del Procuratore devono essere ribadite oralmente in udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero rese in udienza costituiscono la requisitoria in tale sede; la Corte ha ritenuto decisive le conclusioni orali rese nel corso dell'udienza.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e delle prerogative difensive; la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata lesione del diritto di difesa, anche in ragione dell'assenza di eccezioni difensive in udienza.
Norma richiamata nella censura di illegittimità costituzionale relativa all'udienza preliminare; la Corte ha ritenuto la questione generica e non adeguatamente argomentata e comunque irrilevante nel caso concreto.
Norma relativa alla revoca della parte civile; la Corte ha fatto riferimento a questioni sollevate sulla mancata produzione di conclusioni della parte civile e alla relativa revoca.
Norma sul procedimento per l'assunzione di mezzi di prova; la Corte ha valutato le contestazioni sull'ordine di assunzione dei mezzi di prova come questioni di merito non rilevanti ai fini di art. 625-bis.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Richiamata nella critica sulla presunta carenza di motivazione; la Corte ha considerato tali critiche come rimproveri di merito non rilevanti ai fini di art. 625-bis.
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla determinazione della colpa nella proposizione del ricorso e alle conseguenze economiche; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nel caso.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente circoscritto agli "errori di fatto" intesi come sviste o difetti percettivi che abbiano determinato una diversa decisione; le critiche di merito o le valutazioni giuridiche non sono ammissibili sotto questo istituto.
- Le doglianze generiche, aspecifiche o che impugnano la completezza/adeguatezza della motivazione senza indicare una specifica svista fattuale sono inammissibili per difetto di pertinenza rispetto all'art. 625-bis.
- La mancata comunicazione di conclusioni scritte del Procuratore generale può essere neutra se in udienza sono state rese conclusioni orali: la partecipazione dell'Ufficio in udienza e l'assenza di eccezioni difensive sono fattori che escludono nullità e violazioni del diritto di difesa.
- Per impugnare con successo una decisione per "errore di fatto" occorre dimostrare in modo puntuale quale elemento fattuale è stato erroneamente percepito e in che modo tale errore abbia inciso sul risultato decisorio.
- Le questioni di diritto costituzionale o di legittimità devono essere formulate con chiarezza e specificità (precisando i precetti costituzionali invocati e l'incidenza sul caso concreto) per essere prese in considerazione; altrimenti risultano irrilevanti o inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifusione delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la concretezza e l'ammissibilità del motivo prima di proporre il rimedio ex art. 625-bis.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33251/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33252/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33256/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33258/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33259/2022 del 09/09/2022
- Sentenza penale · 9 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33261/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →