Cassazione Penale, Sentenza n. 32304/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che ha applicato nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie, per il pericolo di reiterazione. In cassazione si deduce la mancata attualità del periculum (i fatti risalgono a circa due anni prima; il ricorrente sarebbe già stato rimesso in libertà in altro procedimento), la preclusione dovuta a giudicato cautelare in altro procedimento, l'erronea valorizzazione di una precedente condanna in realtà condonata, la non valorizzabilità delle pendenze (per le quali non sarebbe stato instaurato giudizio di merito), e si sottolinea la confessione, il risarcimento del danno e la presunta emenda dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, fondata su elementi fattuali quali la pluralità e le modalità dei fatti contestati e una biografia con plurime pendenze per reati analoghi (fatti del 2015 e 2020). La Corte ha ricordato che ai fini delle esigenze cautelari possono essere considerati non solo i precedenti riportati nel certificato penale ma anche i procedimenti pendenti. Ha altresì escluso che una decisione cautelare in altro procedimento relativa a fatti diversi possa costituire preclusione. Conseguentemente, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La norma sui presupposti delle misure cautelari (pericolo di reiterazione) è stata interpretata in senso ampio: il giudizio sull'attualità del pericolo è prognostico e si fonda su elementi soggettivi (personalità, biografia), oggettivi (contesto, modalità del fatto) e non richiede previsione di una specifica occasione di reato
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese e, in caso di colpa, pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (euro 3.000)
Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013 (Rv. 258786) - giurisprudenza
La giurisprudenza richiamata autorizza la valutazione dei procedimenti pendenti oltre che dei precedenti iscritti nel certificato penale ai fini della verifica del pericolo di reiterazione, qualora riguardino reati identici o similari
Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016 (Rv. 268977) - giurisprudenza
Stabilisce che il requisito dell'attualità richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti e individualizzati della personalità e del contesto; il pericolo è "concreto" se emergono elementi reali che ne consentono la probabilità
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 (Rv. 282991) - giurisprudenza
Conferma l'orientamento su come valutare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, richiedendo giudizi individualizzati e fondati sui dati di fatto disponibili
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa del ricorso
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica e si basa su elementi concreti e individualizzati: personalità dell'imputato, modalità del fatto e contesto ambientale
- I procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato possono essere valorizzati ai fini della misura cautelare insieme ai precedenti risultanti dal certificato penale, se riguardano reati identici o affini
- Il fatto che i reati contestati siano antecedenti nel tempo non esclude automaticamente l'attualità del pericolo: è necessario valutare la permanenza di condizioni soggettive e oggettive favorevoli alla recidiva
- Decisioni cautelari prese in procedimenti diversi e relative a fatti differenti non costituiscono preclusione assoluta in un altro giudizio; ogni giudice deve compiere un esame del tutto autonomo e individualizzato
- La confessione, il risarcimento e la dichiarata emenda sono elementi a favore dell'imputato ma non sono determinanti di per sé se non accompagnati da elementi concreti che dimostrino la cessazione della pericolosità
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione economica (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nell'impugnazione
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