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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07320/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo relativo al difetto di motivazione sui presupposti ex art. 129 c.p.p. fosse fondato su una doglianza non consentita nel rito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione del Tribunale resa all'esito di rito ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento). L'imputato ha proposto ricorso deducendo un difetto di motivazione in ordine ai presupposti previsti dall'art. 129 c.p.p., cioè lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato sulla possibilità di proscioglimento immediato nonostante la definizione concordata del procedimento. La Corte rileva però che una censura siffatta non è proponibile in cassazione quando la sentenza deriva da applicazione della pena su richiesta delle parti, perché incompatibile con i limiti del rito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    è richiamato come parametro dei presupposti per il proscioglimento immediato; la sua deduzione come vizio motivazionale non è ammessa nel rito di patteggiamento

  • art. 444 c.p.p.

    il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti limita i motivi deducibili in cassazione e rende non consentita la censura proposta

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, non sono ammissibili censure che mirino a contestare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sotto il profilo della motivazione, se tali doglianze eccedono i limiti propri del rito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla declaratoria formale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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