Cassazione Civile, Sentenza n. 2414/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un'ordinanza ingiunzione relativa a presunte violazioni degli artt. 101, co.1 e 133, co.1 del d.lgs. 152/2006 (norme sulle acque reflue) per superamenti dei limiti di emissione presso l'impianto di depurazione sito a Moneglia (loc. Ciazze) nel primo e secondo semestre 2009. I ricorrenti propongono quattro motivi: 1) illegittimità della competenza dell'organo sanzionatorio (contestando la delega della Regione Liguria alla Provincia/Città metropolitana) ai sensi dell'art. 135 d.lgs. 152/2006; 2) nullità dell'ordinanza per tardiva notificazione del verbale di contestazione in violazione dell'art. 14 l. 689/1981 (notifica il 05/03/2010 dopo il termine di 90 giorni dal sopralluogo del 4-5/11/2009); 3) errata valutazione dei limiti di emissione (sostengono che per escludere la violazione andrebbero valutati congiuntamente limite di concentrazione e percentuale di riduzione e che le rilevazioni tecniche di ARPAL dimostrerebbero la conformità); 4) interpretazione della tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006 secondo cui sarebbe necessario il superamento congiunto di tutti e tre i parametri (BOD, COD, SST) per integrare la violazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Motivazioni principali: 1) la delega delle funzioni sanzionatorie dalle Regioni alle Province/Città metropolitane è ammissibile e la Corte d'appello ha correttamente ritenuto legittima la competenza; 2) il termine per la notificazione della contestazione decorre dalla conclusione degli accertamenti e non dalla data del sopralluogo; nel caso di specie le operazioni di accertamento si sono ritenute concluse il 19/02/2010 (relazione dell'agente), pertanto la notificazione del 05/03/2010 è tempestiva; 3) le attestazioni dell'organo tecnico (ARPAL) riguardavano la conformità rispetto ai limiti di concentrazione e non anche alla percentuale di riduzione del carico inquinante, sicché la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei limiti cumulativi previsti dalla tabella 2, allegato 5, parte III del d.lgs. 152/2006; 4) ai fini dell'art. 101 d.lgs. 152/2006 è sufficiente la non conformità anche di un unico parametro (BOD, COD o SST) e non è necessario il superamento congiunto di tutti i parametri. Il ricorso è quindi rigettato; le spese sono poste a carico dei ricorrenti e viene disposto il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 101, co. 1
Stabilisce i divieti e i limiti di emissione per scarichi di acque reflue; la Corte ha interpretato che la violazione si realizza anche se venga superato un solo parametro (BOD, COD o SST) rispetto ai limiti previsti.
d.lgs. 152/2006, art. 133, co. 1
Norma richiamata come parte del quadro sanzionatorio ambientale riferito agli scarichi; utilizzata insieme all'art. 101 per la contestazione delle violazioni.
Regola competenze e potestà in materia sanzionatoria ambientale; la Corte ha confermato che le Regioni possono delegare alle Province (ora Città metropolitane) l'attività sanzionatoria e che tale delega è efficace.
tabella 2, allegato 5, parte III d.lgs. 152/2006
Contiene i limiti di emissione (concentrazione e percentuale di riduzione) per le acque reflue: la Corte ha ritenuto che entrambi i limiti siano rilevanti e che il rispetto vada valutato anche con riferimento alla percentuale di riduzione, non soltanto alla concentrazione.
legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 14
Disciplina i termini di notificazione del verbale di contestazione amministrativa; la Corte ha precisato che il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti e che la durata delle indagini deve essere valutata in base alla loro complessità fattuale.
d.lgs. 152/1999, art. 56 (testo richiamato a fini comparativi)
Citato in comparazione storico-normativa ma ritenuto irrilevante per la decisione; la Corte non ha dato rilevanza alla comparazione tra testi diversi.
d.p.r. 115/2002, art. 13, co. 1-quater (introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 228/2012)
Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di specifiche ipotesi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La delega delle funzioni sanzionatorie dalle Regioni alle Province/Città metropolitane è consentita: verificare sempre l'effettiva esistenza e portata della delega formale prima di contestare la competenza.
- Il termine per la notificazione del verbale di contestazione decorre dalla conclusione degli accertamenti (dies a quo = conclusione delle indagini), non dalla data del primo sopralluogo; la durata delle indagini va valutata caso per caso in relazione alla loro complessità.
- Quando la normativa di riferimento prevede limiti sia di concentrazione sia di percentuale di riduzione, entrambi i parametri devono essere considerati: una relazione tecnica che attesti conformità solo rispetto alla concentrazione potrebbe non essere sufficiente a escludere la violazione.
- Ai fini della sussistenza della violazione amministrativa ex art. 101 d.lgs. 152/2006 è sufficiente il superamento anche di un unico parametro (es. BOD o COD o SST); non è necessario il superamento simultaneo di tutti i parametri indicati.
- Nelle contestazioni tecniche ambientali è essenziale produrre valutazioni e prove che riferiscano espressamente e dettagliatamente a tutti i parametri normativamente rilevanti (concentrazione e percentuale di riduzione) e alla metodologia di campionamento/analisi.
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato); valutare sempre il rischio economico di impugnare in Cassazione.
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