Cassazione Civile, Sentenza n. 2390/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati alla restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale (Euro 4.890,00 e Euro 3.400,00) all'atto della sottoscrizione di due proposte irrevocabili di acquisto di immobili da costruire (proposte del 4/6/2013) perché i preliminari non furono stipulati entro il termine indicato nelle proposte (31/12/2013). Contestano, in cassazione, (i) la qualificazione del termine come non essenziale e l'interpretazione della clausola aggiunta a mano secondo cui le somme sarebbero restituite "nel caso in cui non dovesse partire il cantiere", deducendo violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c.; (ii) la mancata applicazione della disciplina delle clausole vessatorie del Codice del Consumo (art. 33 lett. e), 18 co.1, 34 co.5 d.lgs. 206/2005) e l'omesso esame di fatti rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i profili dedotti: sul punto dell'essenzialità del termine, ha confermato che la valutazione spetta al giudice di merito e che il Tribunale d'appello aveva motivatamente e congruamente ricostruito la comune volontà delle parti, escludendo il carattere essenziale del termine del 31/12/2013; sulla clausola manoscritta relativa alla restituzione in caso di mancato avvio del cantiere, il giudice d'appello l'aveva correttamente interpretata come clausola generica di chiusura non collegata al termine del preliminare; il rilievo sul carattere vessatorio delle clausole è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione d'appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la condanna dei ricorrenti alla restituzione delle somme. Non essendo stata svolta difesa dalla parte intimata in Cassazione, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Norme invocate come criteri formali di ammissibilità e di censura per il ricorso per cassazione; la Corte valuta i motivi ai sensi di tali disposizioni e dichiara alcuni profili inammissibili o infondati.
art. 1457 c.c.
Richiamato in relazione all'accertamento dell'essenzialità del termine: la Corte conferma che la valutazione circa l'essenzialità del termine è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve esaminare volontà e oggetto del negozio.
art. 1453 c.c.
Invocato dalla parte ricorrente in riferimento alla risoluzione per inadempimento; la Corte ritiene il profilo inammissibile per carenza di specificità e perché il ricorso non provava che fosse questo il fondamento della decisione impugnata.
art. 33 lett. e), art. 18 co.1, art. 34 co.5 d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [...] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere
I ricorrenti sostenevano la vessatorietà della clausola che prevedeva la trattenuta delle somme; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non ha colpito la reale ratio della decisione d'appello (la quale aveva fondato la pronuncia sulla non essenzialità del termine e sulla genericità della clausola manoscritta), pertanto non è stato esaminato nel merito dall'organo di legittimità.
art. 366 c.p.c. (n. 4)
Richiamato per l'inammissibilità di censure generiche e prive di specificità: la Corte ha dichiarato inammissibile il profilo relativo alla richiesta di risoluzione per difetto di specificità delle censure.
art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002
Norma procedurale citata in sede di statuizione sulle formalità di cancelleria: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento previsto da questa norma (riferito alle formalità amministrative).
Massime di principio
- La valutazione sull'essenzialità di un termine contrattuale (art. 1457 c.c.) è questione di merito riservata al giudice di merito: in cassazione si può censurare tale valutazione solo se emergono vizi logico-giuridici o motivazioni incongrue.
- Le clausole manoscritte o aggiunte in calce devono essere interpretate nel loro contesto: una formulazione generica («se non dovesse partire il cantiere») non implica automaticamente un collegamento con un termine diverso previsto nel modulo, salvo chiara prova di tale collegamento.
- Le doglianze sulla vessatorietà delle clausole predisposte dal professionista (Codice del Consumo) richiedono che il ricorso in Cassazione colpisca la ratio della decisione impugnata; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di decisione.
- Chi impugna in cassazione deve formulare censure specifiche e circostanziate (art. 366 c.p.c.): argomentazioni generiche o inserite per relationem rischiano l'inammissibilità.
- Il giudizio di legittimità controlla la logicità e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti liberamente: le parti devono focalizzare i vizi di motivazione per ottenere accoglimento in Cassazione.
- Se l'atto professionale è redatto su formulari, l'onere probatorio sull'esistenza di trattativa specifica grava sul professionista; tuttavia, la rilevanza di ciò dipende da come il giudice di merito ha fondato la propria decisione e da come il motivo è stato dedotto in Cassazione.
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