Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17752/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2004 tra una società poi fallita e la concedente. Il contratto fu risolto nel 2009 per inadempimento nel pagamento dei canoni, prima della dichiarazione di insolvenza. In sede concorsuale fu poi accolta la rivendica del bene in favore della banca. La curatela chiese in arbitrato la restituzione dei canoni pagati prima della risoluzione, deducendo la nullità, per violazione dell’art. 1526 c.c., della clausola che consentiva alla concedente di trattenere i canoni percepiti e di pretendere anche quelli a scadere, attualizzati, al netto del ricavato dalla riallocazione del bene. La curatela sosteneva inoltre che il mancato rilascio dell’immobile non potesse ostare alla pretesa restitutoria, perché l’occupazione era dovuta a un terzo subconduttore e la banca, tornata nella disponibilità giuridica del bene, avrebbe dovuto attivarsi per recuperarlo. Il lodo arbitrale aveva qualificato il contratto come leasing traslativo, ritenuto valida la clausola penale senza riduzione ex art. 1384 c.c. e respinto la domanda della curatela; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., assumendo l’illegittimità della clausola pattizia e l’impossibilità di derogare alla disciplina imperativa applicabile analogicamente al leasing traslativo; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 1526, 1218, 1256, 1460, 1591 c.c. e 1227 c.c., sostenendo che la mancata restituzione dell’immobile, imputabile a terzi, non poteva paralizzare la domanda di restituzione dei canoni e che la banca avrebbe aggravato il proprio pregiudizio omettendo di agire tempestivamente per riottenere la disponibilità materiale del bene. La banca ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha censurato la decisione sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima della legge n. 124/2017 e ha escluso che la clausola pattizia fosse nulla: la pattuizione che prevede la conservazione dei canoni già riscossi e la detrazione, dalle somme dovute, del ricavato dalla successiva allocazione del bene è coerente con la ratio dell’art. 1526 c.c. e con il divieto di indebito arricchimento del concedente; non ricorre invece una penale manifestamente eccessiva se la regolazione contrattuale è impostata in modo da evitare la locupletazione indebita. Quanto alla mancata restituzione dell’immobile, la Corte ha chiarito che il rilascio libero da persone e cose è presupposto della controprestazione e della verifica dell’eventuale credito residuo, sicché l’occupazione da parte del subconduttore era imputabile alla stessa utilizzatrice; inoltre, la curatela non poteva invocare l’art. 1227 c.c. in mancanza di una rituale deduzione e di accertamenti di fatto compatibili con il giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    "la disciplina di cui all’art. 1526, cod. civ., e il principio [...] della riduzione equitativa"; "clausola penale"; "divieto d’indebita locupletazione"

    Per il leasing traslativo risolto anteriormente alla legge n. 124/2017 si applica analogicamente l’art. 1526 c.c.; la clausola che cumula canoni e residuo valore del bene è manifestamente eccessiva e va ridotta, mentre è compatibile la clausola che conserva i canoni già riscossi e tiene conto del ricavato dalla futura allocazione del bene, evitando indebite locupletazioni.

  • art. 1382 c.c.

    "clausola penale ai sensi dell’art. 1382, cod. civ."

    Il danno del concedente può essere predeterminato con clausola penale nel leasing, purché la pattuizione resti entro il limite della non manifesta eccessività e sia letta alla luce dell’art. 1526 c.c.

  • art. 1384 c.c.

    "riduzione equitativa"; "manifestamente eccessiva"

    La penale manifestamente eccessiva può essere ridotta dal giudice, anche d’ufficio nei limiti delle preclusioni processuali, per ristabilire un equo contemperamento degli interessi.

  • art. 1375 c.c.

    "alla luce del parametro della buona fede contrattuale"

    Se la clausola penale non richiama espressamente la collocazione del bene a prezzi di mercato, deve essere letta in modo conforme a buona fede contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altri articoli per sostenere l’inesattezza della prestazione e l’imputabilità dell’inadempimento; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato come ostacolo alla restituzione dei canoni.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto pertinente a paralizzare la disciplina del leasing risolto.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte esclude spazio per il concorso colposo del creditore in difetto di specifica deduzione e di accertamenti di fatto ammissibili in cassazione.

  • art. 72-quater l.fall.

    Per i leasing già risolti prima della legge n. 124/2017 non si applica analogicamente la disciplina fallimentare speciale; resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.

  • L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140

    La disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha effetto retroattivo e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.

  • art. 2697 c.c.

    Non è oggetto di autonoma decisione, ma resta implicito il principio dell’onere di allegare e provare i fatti posti a base delle censure.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare qualificato come traslativo e risolto prima della riforma del 2017, la disciplina applicabile resta quella analogica dell’art. 1526 c.c., non la sopravvenuta disciplina speciale con effetti retroattivi.
  • È valida la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, consenta al concedente di trattenere i canoni già riscossi e di imputare al dovuto il ricavato della successiva allocazione del bene, perché essa evita un indebito cumulo tra canoni e valore residuo del cespite.
  • È invece manifestamente eccessiva, e quindi soggetta a riduzione equitativa, la clausola che consenta al concedente di acquisire i canoni mantenendo al contempo integralmente il valore del bene senza meccanismi correttivi.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, la restituzione dei canoni pagati è subordinata alla restituzione del bene: solo dopo il rilascio è possibile verificare l’equo compenso per il godimento e l’eventuale credito residuo del concedente.
  • Il rilascio deve essere libero da persone e cose; se l’immobile è occupato da un terzo immesso dall’utilizzatore, l’inadempimento del rilascio resta imputabile all’utilizzatore stesso.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte censure che richiedano un nuovo accertamento dei fatti o che si fondino su questioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.