Cassazione Penale, Ordinanza n. 13621/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel procedimento l'imputato era stato assolto dal reato di rapina per non aver commesso il fatto. L'impugnazione è stata proposta per saltum, in ragione dell'inappellabilità della pronuncia. I motivi di ricorso miravano, secondo la Corte, a ottenere una diversa valutazione delle emergenze dibattimentali e a eliminare alcuni elementi della motivazione della sentenza assolutoria, con l'obiettivo di ricondurre il proscioglimento all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 530 c.p.p. La memoria sopravvenuta non ha inciso sull'esito del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma dell’art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro cui il ricorrente mirava a ricondurre l'assoluzione; la Corte ha osservato che tale richiesta presuppone una diversa valutazione di merito delle prove, non consentita in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente dirette alla motivazione della sentenza, richiedano una nuova valutazione delle emergenze dibattimentali e una rilettura del compendio probatorio.
- Quando il ricorso mira a modificare il fondamento fattuale dell'assoluzione, spostandola da una formula più ampia a quella di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., la censura investe il merito e non è scrutinabile dalla Corte di cassazione.
- La memoria sopravvenuta non incide sull'inammissibilità del ricorso se non introduce elementi idonei a superare il vizio originario delle censure.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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