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Ordinanza

Ordinanza n. 4258/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 20250033776 del 25.5.2026, con cui il Consolato generale d’Italia a Istanbul ha nuovamente negato alla ricorrente il visto di ingresso per motivi di studio in esito al riesame disposto con sentenza Tar Lazio n. 8413/26;

Giustizia amministrativa202607598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato generale d’Italia a Istanbul in esito al riesame disposto da una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il nuovo diniego del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato generale d’Italia a Istanbul in esito al riesame imposto da una precedente sentenza del TAR Lazio. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà conto della domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La questione esaminata in sede cautelare ha riguardato il requisito del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In particolare, ha rilevato che era ormai spirato il termine del 30 giugno 2026 previsto dalla circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca per il perfezionamento amministrativo delle immatricolazioni e che l’attività accademica e formativa relativa all’anno 2025/2026 era già conclusa. Pertanto, la sospensione del diniego non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché l’eventuale misura non avrebbe prodotto un’utilità concreta, essendo scaduto il termine per il perfezionamento delle immatricolazioni e concluso l’anno accademico.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando, al momento della decisione, la misura richiesta non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale, per il venir meno del periculum in mora.
  • La scadenza del termine amministrativo per il perfezionamento delle immatricolazioni e la conclusione dell’anno accademico possono escludere il periculum in mora nella controversia relativa al diniego di un visto per motivi di studio, qualora rendano ormai inutilmente conseguibile l’ingresso dello studente per l’anno di riferimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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