Parere n. 551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/586817 di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. K10/586817
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su un unico precedente penale relativo alla guida in stato di ebbrezza, al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e alle minacce agli operatori, definito con decreto penale esecutivo nel 2013. Sono stati dedotti, da un lato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e, dall’altro, l’insussistenza di motivi ostativi, in ragione dell’effettivo inserimento sociale del richiedente. Il ricorrente ha evidenziato la pluriennale permanenza e attività lavorativa in Italia, il matrimonio con cittadina italiana, la cittadinanza italiana dei figli e l’acquisto di un’abitazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione può valutare anche un solo precedente penale nell’ambito della discrezionalità propria della concessione della cittadinanza, ma deve svolgere un’istruttoria completa e motivare puntualmente il rapporto tra il precedente e l’inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Nel caso concreto il diniego si fondava esclusivamente sul precedente penale, senza una valutazione complessiva degli elementi favorevoli, quali la lunga permanenza in Italia, la stabile occupazione, i legami familiari con cittadini italiani e l’acquisto della casa. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi della motivazione, con obbligo di riesame della posizione alla luce della complessiva condotta, dell’inserimento sociale e della condivisione dei valori di civiltà giuridica nazionali. Gli ulteriori motivi formali, compreso quello relativo al preavviso di rigetto, sono stati assorbiti.
Osservazioni
Valutazione del precedente penale e istruttoria complessiva
Anche un solo precedente penale può essere valutato ai fini della concessione della cittadinanza italiana; tuttavia, l’ampia discrezionalità amministrativa impone un’istruttoria attenta e completa, comprensiva degli elementi favorevoli relativi all’inserimento sociale e valoriale del richiedente.
Motivazione del diniego
È illegittimo il diniego fondato esclusivamente su un precedente penale risalente quando non chiarisce in quale modo tale precedente incida negativamente sull’effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale e non considera gli ulteriori elementi della sua situazione personale e familiare.
Preavviso di rigetto
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita, poiché dall’accoglimento delle doglianze sostanziali il ricorrente non avrebbe tratto ulteriore beneficio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi di tale disposizione comporta una valutazione discrezionale dell’amministrazione, comprensiva della condotta del richiedente, del suo inserimento sociale e della condivisione dei valori di civiltà giuridica nazionali.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La doglianza relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita e non decisa nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base, unitamente all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza italiana, anche un solo precedente penale può assumere rilievo, ma non può determinare automaticamente il diniego senza una valutazione concreta della sua attualità, gravità e incidenza sull’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
- Quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa esercitata nella concessione della cittadinanza, tanto più l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria completa e a fornire una motivazione puntuale, che consideri sia gli elementi ostativi sia quelli favorevoli.
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo quando considera soltanto un precedente penale risalente e omette di ponderarlo con la durata della permanenza in Italia, la stabilità lavorativa, i legami familiari con cittadini italiani e gli altri elementi indicativi dell’inserimento sociale e valoriale del richiedente.
- In sede di riesame, l’amministrazione deve valutare la complessiva condotta dell’interessato e chiarire se e in quale misura i fatti penalmente rilevanti siano incompatibili con la condivisione dei valori di civiltà giuridica nazionali.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Fatti e provvedimento impugnato
L’interessato aveva presentato domanda il 18 marzo 2016. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza sulla base di un rapporto informativo concernente il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e minacce agli operatori. Nel casellario giudiziale risultava inoltre un decreto penale del 3 settembre 2013, divenuto esecutivo il 4 novembre 2013, relativo ai medesimi fatti.
Il ricorrente aveva dedotto la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’insussistenza di motivi ostativi, evidenziando il proprio stabile inserimento in Italia: oltre vent’anni di permanenza, attività lavorativa continuativa dal 2002, matrimonio con cittadina italiana, due figli cittadini italiani e acquisto di un’abitazione.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva fondato il diniego esclusivamente sul precedente penale, senza valutare complessivamente la situazione personale dell’interessato né spiegare come quel precedente incidesse negativamente sul suo effettivo inserimento nella comunità nazionale.
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’amministrazione può attribuire rilievo anche a un solo precedente penale nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di cittadinanza. Tale discrezionalità, tuttavia, impone un’istruttoria particolarmente attenta e una motivazione adeguata, soprattutto quando il precedente sia risalente e siano presenti numerosi elementi favorevoli.
Difetto di istruttoria e di motivazione
Nel caso concreto non risultava esaminato il complesso degli elementi indicativi dell’inserimento sociale e valoriale dell’interessato. Il provvedimento non aveva considerato, né posto in relazione con il precedente penale, la lunga permanenza in Italia, la stabile occupazione, i rapporti familiari con cittadini italiani e l’acquisto della casa.
La carenza istruttoria e motivazionale impediva quindi di comprendere per quale ragione il precedente fosse ritenuto ancora ostativo alla concessione della cittadinanza e incompatibile con la condivisione dei valori di civiltà giuridica nazionali.
Esito del ricorso e riesame
Il ricorso è stato accolto nei sensi della motivazione. La posizione del ricorrente dovrà essere riesaminata sulla base della complessiva condotta e del suo effettivo inserimento sociale, valutando anche la condivisione dei valori di civiltà giuridica nazionali.
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata assorbita, poiché l’accoglimento per difetto di istruttoria e motivazione era già idoneo a soddisfare la posizione del ricorrente.
Tutela dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte o i terzi citati, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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