Parere n. 555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Iolanda Saccà, contro l'Istituto omnicomprensivo di Mirto Crosia, per l’annullamento del provvedimento del 26 marzo 2010 con cui è stata pubblicata la graduatoria relativa ai progetti P.O.N..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria del 26 marzo 2010 relativa ai progetti P.O.N. dell'Istituto omnicomprensivo di Mirto Crosia
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, collocata al secondo posto nella graduatoria relativa a progetti P.O.N., ha chiesto l'annullamento dell'atto deducendo la mancata pubblicazione del bando e della griglia di valutazione dei titoli, l'ingiustificata preferenza accordata agli esperti interni rispetto a quelli esterni e la violazione dei principi di parità e trasparenza. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, comunque, la sua infondatezza. La Sezione ha inoltre esaminato la mancata precisazione dell'interesse concreto della ricorrente, che non ha contestato né le ragioni del proprio collocamento al secondo posto né la valutazione dei propri titoli o di quelli del candidato collocato al primo posto.
Il parere
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In primo luogo, la Sezione ha rilevato l'omessa notifica ad almeno un controinteressato, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, e in particolare il soggetto collocato al primo posto, risultavano titolari di una posizione giuridica potenzialmente contraria all'accoglimento del ricorso e individuabile sulla base dell'atto impugnato. La Sezione ha inoltre rilevato l'estrema genericità dei motivi, privi di elementi probatori o indiziari, e la carenza di interesse concreto, poiché la ricorrente, pur essendo seconda classificata, non ha spiegato per quale ragione l'annullamento della graduatoria avrebbe potuto condurre a un risultato utile per lei, né ha contestato specificamente la valutazione dei propri titoli o di quelli del primo classificato.
Osservazioni
Omessa notifica al controinteressato
Il ricorso straordinario è inammissibile perché non è stato notificato ad almeno un controinteressato, come prescritto dall'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971. La nozione di controinteressato richiede sia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata di segno contrario a quella del ricorrente, sia l'individuazione nell'atto impugnato o la facile individuabilità sulla base di esso.
Carenza di interesse concreto e attuale
La ricorrente, collocata al secondo posto, non ha specificato l'utilità concreta perseguita con l'impugnazione. Avrebbe dovuto contestare almeno le ragioni del proprio collocamento, l'omessa o insufficiente valutazione dei propri titoli oppure l'erronea valutazione dei titoli del soggetto collocato al primo posto.
Genericità dei motivi
Le censure si limitano a enunciare asseriti vizi del procedimento senza indicare elementi probatori o anche solo indiziari a loro sostegno. Tale genericità è stata rilevata dalla Sezione, pur restando assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario deve essere notificato nei centoventi giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato “nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”
La notifica ad almeno un controinteressato costituisce requisito di ammissibilità del ricorso straordinario. Il controinteressato deve essere titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata di segno contrario e deve essere individuato nell'atto impugnato o facilmente individuabile sulla base di esso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'omessa notifica ad almeno un controinteressato individuato o facilmente individuabile nell'atto impugnato determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
- La qualifica di controinteressato richiede il concorso di un elemento sostanziale, consistente nella titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata di segno contrario a quella del ricorrente, e di un elemento formale, consistente nell'individuazione del soggetto nell'atto impugnato o nella sua facile individuabilità sulla base di tale atto.
- Chi impugna una graduatoria deve indicare uno specifico interesse concreto e attuale all'annullamento, collegando le censure alla propria posizione e contestando, quando necessario, la valutazione dei propri titoli o di quelli del candidato che lo precede.
- La mera deduzione generica di vizi procedimentali, priva di elementi probatori o indiziari e non riferita a specifiche irregolarità dell'atto impugnato, non è sufficiente a sostenere l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso straordinario.
Impugnazione della graduatoria per progetti P.O.N.
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro la graduatoria del 26 marzo 2010 relativa ai progetti P.O.N. di un istituto scolastico. La ricorrente, collocata al secondo posto, chiedeva l'annullamento della graduatoria deducendo irregolarità nella pubblicazione del bando e della griglia di valutazione, preferenza ingiustificata per gli esperti interni e violazione dei principi di parità e trasparenza.
Svolgimento del procedimento consultivo
Il Ministero competente aveva trasmesso una relazione istruttoria eccependo l'omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e, in subordine, l'infondatezza delle censure. Con un primo parere interlocutorio del 18 dicembre 2014 la Sezione aveva chiesto la trasmissione dell'atto impugnato e chiarimenti sull'ammissibilità del ricorso. A fronte del mancato adempimento, nel 2024 e nel 2025 la Sezione aveva sollecitato ulteriormente il Ministero e le parti, chiedendo anche di chiarire l'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione.
L'istituto scolastico ha trasmesso una relazione nell'ottobre 2025, successivamente inoltrata dall'Ufficio scolastico regionale. La ricorrente, pur risultando destinataria della comunicazione, non ha fornito alcun riscontro.
Motivi di inammissibilità
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per più ragioni concorrenti.
- Il ricorso non è stato notificato ad almeno un controinteressato, in violazione dell'art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971.
- I soggetti collocati nella graduatoria in posizione potenzialmente pregiudicata dall'accoglimento del ricorso, e in particolare il candidato primo classificato, erano individuabili sulla base della graduatoria impugnata.
- I motivi di ricorso erano estremamente generici e non indicavano elementi probatori o indiziari a sostegno delle contestazioni.
- La ricorrente non aveva chiarito quale utilità concreta avrebbe potuto conseguire dall'annullamento della graduatoria, non avendo contestato né la valutazione dei propri titoli né quella dei titoli del candidato collocato al primo posto.
Controinteressato nel ricorso straordinario
Richiamando la giurisprudenza consolidata, tra cui il parere della Sezione I n. 1608/2021 e le pronunce del Consiglio di Stato citate nel testo, la Sezione ha precisato che la nozione di controinteressato presenta due componenti necessarie: una sostanziale e una formale. La prima consiste nella titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata, contraria all'accoglimento del ricorso; la seconda consiste nell'essere il soggetto indicato nell'atto impugnato o facilmente individuabile in base ad esso.
Interesse a ricorrere e impugnazione della graduatoria
La collocazione al secondo posto non dimostra, da sola, l'interesse all'annullamento della graduatoria. Il ricorrente deve indicare in modo concreto il risultato utile perseguibile e deve collegare le censure alla propria posizione. In una controversia concernente una graduatoria, ciò implica normalmente la contestazione dell'omessa o insufficiente valutazione dei propri titoli oppure dell'erronea valutazione dei titoli del candidato che precede.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La declaratoria si fonda anzitutto sull'omessa notifica a un controinteressato e, inoltre, sulla carenza di interesse concreto e sulla genericità delle censure.
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