Parere n. 554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla -OMISSIS- 5 S.r.l. contro il Ministero dell’interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma per l’annullamento dei provvedimenti di revoca del nulla osta a lavoro subordinato P-RM/L/Q/2023/103165 e P-RM/L/Q/2023/103227, emessi dalla Prefettura di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti della Prefettura di Roma di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato n. P-RM/L/Q/2023/103165 e n. P-RM/L/Q/2023/103227
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, quale datore di lavoro nell’ambito del decreto flussi previsto per gli anni 2021-2022 dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021, ha impugnato la revoca di due nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di cittadini bengalesi. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e l’eccesso di potere, rappresentando che i passaporti dei lavoratori erano stati trattenuti presso l’Ambasciata italiana a Dhaka sino al 29 agosto 2024 e restituiti senza apposizione del visto e senza contestazioni sulla regolarità della documentazione. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di acquisire la relazione istruttoria dell’Amministrazione, già richiesta ma non ancora trasmessa, comprensiva delle eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente.
Il parere
Il parere non definisce il ricorso nel merito né in rito. L’istanza cautelare è stata respinta perché la ricorrente non ha indicato concretamente quali danni o pregiudizi gravi e irreparabili sarebbero derivati dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Quanto alla decisione sul ricorso, la Sezione ha disposto un supplemento istruttorio: il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria, alla quale dovranno essere allegate le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente, previa assegnazione alla stessa di un termine non inferiore a trenta giorni. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istanza cautelare
La domanda di sospensione è stata respinta poiché la ricorrente non ha indicato quali danni o pregiudizi gravi e irreparabili sarebbero concretamente derivati dall’esecuzione dei provvedimenti di revoca.
Relazione istruttoria dell’Amministrazione
È stata disposta l’acquisizione della rituale relazione istruttoria del Ministero dell’interno, già richiesta ma non ancora prodotta, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.
Partecipazione della ricorrente all’istruttoria
La relazione dovrà essere trasmessa anche alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
La disposizione è indicata dalla ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato o falsamente applicato dai provvedimenti di revoca; il parere interlocutorio non ne definisce ancora l’interpretazione applicativa.
D.P.C.M. 21 dicembre 2021
È richiamato quale fonte del decreto flussi relativo agli anni 2021-2022, nell’ambito del quale sono state presentate le istanze per l’ingresso di lavoratori stranieri.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la domanda cautelare non può essere accolta se il ricorrente non allega e non indica concretamente un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
- Quando la relazione istruttoria dell’Amministrazione, necessaria per la decisione del ricorso straordinario, non è stata trasmessa nonostante la richiesta, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la trattazione senza pregiudicare le questioni di rito e di merito.
- Nel supplemento istruttorio disposto nell’ambito di un ricorso straordinario, la relazione dell’Amministrazione deve essere trasmessa al ricorrente, al quale deve essere riconosciuto un termine non inferiore a trenta giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Revoca di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società datrice di lavoro contro il Ministero dell’interno e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma. L’impugnazione concerne la revoca di due nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di cittadini bengalesi nell’ambito del decreto flussi relativo agli anni 2021-2022.
Premesse e vicenda amministrativa
La società aveva presentato le istanze per l’ingresso dei lavoratori stranieri nelle quote riservate. La Prefettura di Roma aveva rilasciato i due nulla osta il 27 marzo 2025. Nel corso delle verifiche, i passaporti dei lavoratori erano stati trattenuti presso l’Ambasciata italiana a Dhaka sino al 29 agosto 2024 e successivamente restituiti senza apposizione di visto e senza contestazioni sulla regolarità della documentazione.
Il 14 agosto 2025 la Prefettura di Roma aveva notificato alla società i provvedimenti di revoca, impugnati con ricorso notificato il 12 dicembre 2025 e depositato direttamente al Consiglio di Stato il 15 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 1199/1971.
Motivo di ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e sull’eccesso di potere. La censura si collega alle circostanze relative alla trattenuta e alla restituzione dei passaporti presso l’Ambasciata italiana a Dhaka, nonché all’assenza di apposizione dei visti e di contestazioni sulla documentazione.
Istanza cautelare
La società ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. La Sezione ha respinto la domanda cautelare poiché la ricorrente non aveva indicato concretamente quali danni o pregiudizi gravi e irreparabili sarebbero derivati dall’esecuzione delle revoche.
Supplemento istruttorio
La Sezione ha ritenuto necessario acquisire la relazione istruttoria dell’Amministrazione, benché già richiesta e non ancora prodotta. Il Ministero dell’interno dovrà trasmetterla entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.
La relazione dovrà includere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. A tal fine, dovrà essere inviata alla società, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle proprie deduzioni.
Esito del parere
Il parere è interlocutorio e non definisce il ricorso né in rito né nel merito. La Sezione ha espressamente lasciato impregiudicata ogni decisione sulle questioni processuali e sostanziali, disponendo gli adempimenti istruttori e rinviando la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
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