Parere n. 552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 25.1.2023, notificato in data 23 febbraio 2023, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 25 gennaio 2023.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla pendenza di un procedimento penale per i reati di lesioni, diffamazione e minaccia, ritenuta ostativa nell’ambito della valutazione discrezionale del grado di integrazione e dell’opportunità di inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il ricorrente ha riferito dell’estinzione del procedimento penale per remissione della querela, senza articolare specifici vizi di legittimità. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo la completezza dell’istruttoria e l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’esito penale. La Sezione ha rilevato che la relazione istruttoria ministeriale non era stata trasmessa al ricorrente e che l’invio al legale che aveva presentato osservazioni nel procedimento amministrativo non integrava il contraddittorio, poiché il ricorso straordinario era stato proposto personalmente dall’interessato.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito la legittimità del diniego né ha esaminato definitivamente l’incidenza del procedimento penale estinto sulla concessione della cittadinanza. Ha disposto un’integrazione del contraddittorio procedimentale: il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria direttamente al ricorrente presso la sua residenza entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; il ricorrente potrà formulare osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni; il Ministero dovrà poi trasmettere tali osservazioni, con eventuali proprie deduzioni, oppure fornire la prova dell’invio e della ricezione della relazione in caso di mancato riscontro. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza del terzo trimestre 2026.
Osservazioni
Contraddittorio nel ricorso straordinario
La relazione istruttoria dell’Amministrazione non era stata trasmessa al ricorrente. Poiché il ricorso straordinario era stato proposto personalmente dall’interessato, l’invio della relazione all’avvocato che aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto non era sufficiente a garantire il necessario contraddittorio.
Adempimenti istruttori
Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria direttamente al ricorrente presso la sua residenza entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Il ricorrente dispone dei successivi trenta giorni per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni; il Ministero deve poi trasmetterle entro ulteriori quindici giorni, oppure documentare l’avvenuto invio e la ricezione della relazione in caso di mancato riscontro.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato; il parere non definisce in via conclusiva i presupposti sostanziali della concessione.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la relazione istruttoria dell’amministrazione deve essere portata a conoscenza del ricorrente in modo idoneo a consentirgli l’effettivo esercizio del contraddittorio.
- Quando il ricorso straordinario è proposto personalmente dall’interessato, la trasmissione della relazione istruttoria al difensore che abbia partecipato alla precedente fase amministrativa non è, di per sé, sufficiente a garantire il contraddittorio del ricorrente.
- La mancata trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria impone un’integrazione istruttoria e il rinvio della trattazione, prima della definizione del merito del ricorso.
- Nella procedura di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa del grado di integrazione e dell’opportunità dell’inserimento nella comunità nazionale è distinta e autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può tenere conto anche della valutazione amministrativa dei fatti oggetto di procedimento penale, senza che il parere abbia tuttavia definito la questione nel caso concreto.
Diniego di cittadinanza italiana e rinvio del ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino macedone contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 25 gennaio 2023. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Fatti e motivazione del diniego
Il Ministero aveva respinto l’istanza sulla base della pendenza di un procedimento penale relativo ai reati di lesioni, diffamazione e minaccia, commessi nel dicembre 2018. Secondo l’Amministrazione, tale elemento incideva negativamente sulla valutazione del grado di integrazione raggiunto dall’interessato e sull’opportunità del suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
Il Ministero ha sottolineato il carattere ampiamente discrezionale del procedimento di concessione della cittadinanza, evidenziando che la valutazione non si limita alla verifica dei requisiti formali, quali la durata della presenza sul territorio, la disponibilità di un’occupazione stabile e il possesso di un reddito sufficiente. Ha inoltre sostenuto che la valutazione amministrativa dei fatti può rimanere autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e ai relativi esiti.
Ricorso e vicenda del procedimento penale
Il ricorrente ha proposto personalmente il ricorso straordinario, senza dedurre specifici vizi di legittimità, ma riferendo dell’estinzione del procedimento penale per remissione della querela da parte della persona offesa e del risarcimento economico offerto.
Il Ministero ha riferito che la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato era stata trasmessa soltanto dopo l’adozione del diniego e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo completa l’istruttoria svolta.
Violazione del contraddittorio
La Sezione ha rilevato che la relazione istruttoria ministeriale non era stata trasmessa al ricorrente. L’invio della relazione all’avvocato che aveva presentato osservazioni e controdeduzioni nella fase amministrativa non è stato ritenuto sufficiente, poiché il ricorso straordinario era stato proposto personalmente dall’interessato.
Ne deriva la necessità di assicurare direttamente al ricorrente la conoscenza della relazione e la possibilità di replicare, prima della definizione dell’affare.
Adempimenti disposti
Il Ministero deve:
- trasmettere la relazione istruttoria al ricorrente presso la sua residenza entro trenta giorni dalla comunicazione del parere;
- attendere i successivi trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni dell’interessato;
- entro ulteriori quindici giorni, trasmettere alla Sezione le eventuali osservazioni del ricorrente, accompagnate, se necessario, dalle proprie deduzioni;
- in mancanza di osservazioni, fornire la prova dell’avvenuto invio della relazione e della sua ricezione da parte del ricorrente.
Esito
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha disposto gli adempimenti istruttori necessari e ha rinviato la trattazione del ricorso a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stata quindi ancora adottata una decisione definitiva sulla legittimità del diniego di cittadinanza né sull’effettiva rilevanza dell’estinzione del procedimento penale.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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