Parere n. 550/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 4 aprile 2019 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto del 4 aprile 2019.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato nel 2009 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su precedenti penali e denunce risalenti nel tempo. Ha dedotto: il difetto e l'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria, anche in relazione al successivo radicamento e inserimento nella comunità nazionale e alla prospettata riabilitazione; la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 4 e 7 della legge n. 241/1990, anche considerando il lungo tempo trascorso tra la domanda e il diniego; la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità, degli artt. 29 e seguenti, 32 e 38 Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU e dell'art. 41 Cost., nonché l'illogicità e il carattere discriminatorio del provvedimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce espressione di ampissima discrezionalità amministrativa e presuppone una valutazione di opportunità politico-amministrativa circa lo stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile. L'amministrazione può considerare anche mere denunce, procedimenti archiviati, assoluzioni o reati estinti o depenalizzati, quando tali elementi siano ritenuti indicativi della condotta di vita dell'interessato. Nel caso concreto, la gravità dei fatti relativi ai procedimenti penali per minaccia e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, quest'ultimo concluso con condanna ai sensi degli artt. 474 e 517 c.p., rendeva non manifestamente illogica o arbitraria la valutazione ministeriale. Né l'eventuale riabilitazione, della cui presentazione non era stata fornita prova, né l'archiviazione della denuncia per minaccia erano idonee, di per sé, a neutralizzare tale valutazione. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata ritenuta generica, anche perché il ricorrente non aveva indicato come l'apporto partecipativo avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento, secondo l'art. 21-octies della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile, in quanto estranea al petitum deducibile con il ricorso straordinario, avente natura esclusivamente impugnatoria ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
Osservazioni
Motivo I - Difetto di motivazione e di istruttoria
La censura è infondata. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampissima discrezionalità amministrativa; la gravità dei fatti considerati, tra cui la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 517 c.p., rende non manifestamente illogica o arbitraria la valutazione negativa. L'eventuale riabilitazione, non comprovata, e l'archiviazione della denuncia per minaccia non sterilizzano automaticamente la rilevanza degli elementi valutati.
Motivo II - Garanzie partecipative e durata del procedimento
La censura è generica. Il ricorrente non ha evidenziato in quale modo l'esercizio delle garanzie partecipative avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento, sicché opera la regola dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Motivo III - Violazione dei principi costituzionali e convenzionali
La censura è infondata. L'amministrazione ha esercitato il proprio potere valutativo contemperando, senza irragionevolezza, gli interessi pubblici e privati coinvolti; non è stata ravvisata alcuna discriminazione o manifesta illogicità.
Domanda risarcitoria
La domanda è inammissibile perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura esclusivamente impugnatoria e consente soltanto l'azione di annullamento, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampissima discrezionalità amministrativa e richiede la valutazione dello stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e della sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile.
artt. 4 e 7 legge 7 agosto 1990, n. 241
La deduzione della violazione delle garanzie partecipative deve essere specifica e deve indicare l'incidenza concreta dell'apporto procedimentale sul possibile contenuto del provvedimento.
art. 21-octies legge 7 agosto 1990, n. 241
vizi formali e procedimentali
La censura partecipativa non conduce all'annullamento quando il ricorrente non dimostri o non indichi come la partecipazione avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento.
art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e consente l'esercizio della sola azione di annullamento, non di una domanda risarcitoria.
artt. 474 e 517 codice penale
reati per i quali il ricorrente è stato condannato
La condanna per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi costituisce elemento che l'amministrazione può valutare nell'ambito del giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza.
art. 612 codice penale
Anche la denuncia per minaccia, pur successivamente ritirata e seguita dall'archiviazione, può essere considerata quale elemento informativo nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare lo stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori fondamentali.
- Ai fini della valutazione discrezionale sulla cittadinanza, l'amministrazione può considerare anche denunce, comunicazioni di reato, procedimenti archiviati, assoluzioni o reati estinti o depenalizzati, quando li ritenga indicativi della condotta complessiva dell'interessato.
- La riabilitazione penale o l'archiviazione di un procedimento non eliminano automaticamente la rilevanza amministrativa dei fatti valutati nel procedimento di concessione della cittadinanza.
- La contestazione della violazione delle garanzie partecipative deve indicare concretamente quale apporto dell'interessato avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento; in mancanza, trova applicazione l'art. 21-octies della legge n. 241/1990.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio esclusivamente impugnatorio e non consente la proposizione di una domanda autonoma di risarcimento del danno.
Diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno straniero contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento del decreto del 4 aprile 2019, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e fatti rilevanti
La domanda di cittadinanza era stata presentata il 22 giugno 2009. Il diniego ministeriale si fondava sugli elementi risultanti dal rapporto informativo della Questura, tra cui:
- una denuncia per minaccia, presentata nel 2003 e successivamente ritirata;
- un deferimento del 2006 per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, cui era seguito un procedimento penale concluso con condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 517 c.p.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione delle garanzie partecipative, il mancato rilievo attribuito al tempo trascorso e al suo successivo radicamento in Italia, nonché la violazione di principi costituzionali e convenzionali. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni.
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
Il Consiglio di Stato ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce espressione di ampissima discrezionalità amministrativa. La valutazione riguarda lo stabile inserimento dell'istante nella collettività nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori di convivenza civile rilevanti per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.
È stato richiamato il precedente Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 386, secondo cui l'acquisizione dello status civitatis per naturalizzazione presuppone una valutazione amministrativa particolarmente ampia, connessa alla speciale capacità giuridica propria del cittadino e alla verifica dell'affidabilità dell'interessato rispetto ai valori della comunità nazionale.
Valutazione degli elementi penali
L'amministrazione può prendere in considerazione non soltanto condanne definitive, ma anche mere comunicazioni di reato, procedimenti archiviati, assoluzioni e reati estinti o depenalizzati, qualora tali elementi siano ritenuti indicativi della condotta di vita del richiedente.
Nel caso concreto, la gravità dei fatti posti a fondamento del diniego è stata ritenuta sufficiente a escludere la manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione ministeriale. L'eventuale riabilitazione, della cui presentazione non era stata fornita prova, nonché l'archiviazione del procedimento relativo alla denuncia per minaccia, non erano idonee, di per sé, a eliminare la rilevanza degli elementi considerati.
Partecipazione procedimentale e art. 21-octies
La censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative è stata giudicata generica. Il ricorrente non aveva indicato come l'esercizio della partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento, nonostante il lungo tempo trascorso tra la domanda e il diniego.
Il Consiglio di Stato ha quindi applicato il principio di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990, ritenendo non sufficiente la mera deduzione formale della violazione procedimentale in assenza di una concreta indicazione dell'utilità dell'apporto partecipativo.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento è stata dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura esclusivamente impugnatoria e consente soltanto l'azione di annullamento. Non possono pertanto essere proposte, nell'ambito dello stesso rimedio, autonome domande risarcitorie.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto infondate le censure rivolte contro il diniego di cittadinanza e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il provvedimento ministeriale è stato considerato legittimo, non manifestamente illogico né arbitrario, mentre la domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile. Le generalità e gli altri dati identificativi sono stati oscurati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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