Parere n. 553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dalla signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2017 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato con provvedimento del 1° febbraio 2017.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, percosse e ingiuria, intervenuta a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, incongruenza e disparità di trattamento, sostenendo che l’amministrazione avesse valorizzato soltanto la vicenda penale senza considerare la natura del patteggiamento, le attenuanti generiche, la pena minima, il risarcimento del danno, il ravvedimento, la lunga residenza in Italia, l’integrazione familiare e sociale e la successiva condotta irreprensibile. Ha inoltre proposto istanza cautelare di sospensione. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto, affermando che la valutazione della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto a quella penale e ampiamente discrezionale, anche in funzione preventiva.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare. La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce atto altamente discrezionale di alta amministrazione, collegato al potere sovrano dello Stato di ampliare la propria comunità e subordinato alla presenza di un interesse pubblico e di uno status di illesa dignità morale e civile del richiedente. Il sindacato è limitato ai profili estrinseci e formali della valutazione amministrativa. I fatti oggetto della condanna, non contestati nella loro materialità, sono stati ritenuti di particolare gravità per i beni giuridici lesi e idonei a evidenziare disvalore e allarme sociale. L’amministrazione poteva attribuire rilievo ostativo anche a una sentenza di patteggiamento, indipendentemente dagli effetti e dall’esito del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa della condotta persegue finalità autonome e preventive. È stata ritenuta sufficiente la motivazione del diniego, anche considerando che i fatti erano ricompresi nel periodo decennale di osservazione. La censura relativa alla mancata valutazione globale dell’integrazione, del ravvedimento e della condotta successiva è stata giudicata apodittica e generica rispetto agli elementi ostativi accertati. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Valutazione della condanna penale
La condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, percosse e ingiuria poteva essere valutata dall’amministrazione quale elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, in ragione della gravità dei beni giuridici lesi, del disvalore e dell’allarme sociale dei fatti.
Sentenza di applicazione della pena su richiesta
La natura della decisione penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non impedisce la valutazione amministrativa autonoma della condotta. L’amministrazione può considerare negativamente i fatti e il titolo di reato anche a prescindere dagli effetti propri del procedimento penale.
Motivazione del diniego
La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché ha chiarito le ragioni per cui la condanna, pur derivando da patteggiamento, incideva sul requisito della dignità morale e civile richiesto per l’acquisto della cittadinanza, anche in quanto i fatti ricadevano nel periodo decennale di osservazione.
Integrazione, ravvedimento e condotta successiva
La doglianza relativa alla mancata considerazione della lunga residenza, dell’integrazione sociale e familiare, del risarcimento e della successiva condotta irreprensibile è stata ritenuta generica e apodittica, non idonea a superare gli elementi ostativi valorizzati dall’amministrazione.
Istanza cautelare
L’esame dell’istanza cautelare è stato assorbito dal rigetto del ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza è espressione di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; richiede, tra l’altro, un interesse pubblico e uno status di dignità morale e civile compatibile con l’appartenenza alla comunità nazionale.
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta della parte
La sentenza di patteggiamento non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente, ai fini della cittadinanza, la materialità dei fatti e il relativo disvalore.
artt. 337, 341, 581 e 594 c.p.
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, percosse, ingiuria
I reati oggetto della condanna sono stati ritenuti indicativi di una condotta incompatibile con il requisito della dignità morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 del regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati e per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un atto ampiamente discrezionale di alta amministrazione, non fondato su un diritto soggettivo del richiedente, e il relativo sindacato è circoscritto ai profili estrinseci e formali della valutazione amministrativa.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’amministrazione può valutare autonomamente fatti penalmente rilevanti e condanne anche quando il procedimento penale si sia concluso con applicazione della pena su richiesta, poiché la valutazione amministrativa persegue finalità proprie, anche preventive, diverse dall’accertamento della responsabilità penale.
- La valutazione della condotta del richiedente può comprendere tutti gli elementi idonei a verificare la sua integrazione nella comunità nazionale e la capacità di rispettarne i valori fondamentali, inclusi fatti commessi nel periodo decennale di osservazione.
- La gravità dei fatti, il disvalore della condotta e l’allarme sociale possono giustificare il diniego della cittadinanza anche in presenza di un’unica condanna, purché l’amministrazione esponga in modo sufficientemente comprensibile il percorso valutativo.
- Le deduzioni relative all’integrazione sociale, al ravvedimento e alla condotta successiva non superano gli elementi ostativi se sono formulate in termini generici e non contestano specificamente la materialità o la rilevanza dei fatti valorizzati dall’amministrazione.
Diniego di cittadinanza italiana fondato su condanna penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina marocchina contro il Ministero dell’interno avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, percosse e ingiuria. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare.
Fatti e motivi del ricorso
La richiedente aveva presentato l’istanza di cittadinanza nel 2010. Il Ministero aveva successivamente respinto la domanda valorizzando una sentenza del 2014, pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
La ricorrente ha sostenuto che il provvedimento:
- si fondasse esclusivamente sulla vicenda penale;
- non considerasse la natura del patteggiamento, le attenuanti generiche e l’applicazione della pena minima;
- non valorizzasse il risarcimento corrisposto alla persona offesa e il ravvedimento;
- omettesse di considerare la lunga residenza in Italia, l’integrazione familiare e sociale e la successiva condotta irreprensibile;
- fosse viziato da difetto di motivazione, incongruenza e disparità di trattamento.
Istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dell’interno ha trasmesso la relazione istruttoria sostenendo la piena legittimità del diniego. Ha evidenziato che la valutazione della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può considerare negativamente fatti e titoli di reato anche quando il procedimento penale abbia avuto un esito favorevole o si sia concluso con patteggiamento.
La Sezione ha dato atto del pieno rispetto del contraddittorio. La ricorrente ha depositato una memoria di replica, insistendo sulla particolare tenuità della condotta, sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sull’assenza di ammissione di colpevolezza derivante dal patteggiamento e sulla propria integrazione successiva.
Natura del potere di concessione della cittadinanza
Il Consiglio di Stato ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.
Si tratta di un atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, subordinato alla presenza di un interesse pubblico e di uno status di dignità morale e civile del richiedente. Non sussiste, pertanto, un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza. Il controllo è limitato ai profili estrinseci e formali della valutazione, senza sostituire l’apprezzamento dell’amministrazione con quello del giudicante.
Rilevanza della condanna e del patteggiamento
La Sezione ha ritenuto che i fatti oggetto della condanna, non contestati nella loro materialità, fossero connotati da particolare gravità in relazione ai beni giuridici violati. Essi potevano essere considerati indicativi di disvalore e di allarme sociale e, quindi, ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
La circostanza che la condanna fosse conseguita a una sentenza di applicazione della pena su richiesta non impediva la valutazione amministrativa negativa. L’accertamento penale e il giudizio amministrativo sulla capacità del richiedente di rispettare i valori fondamentali della comunità nazionale operano su piani diversi. L’amministrazione può quindi considerare la condotta e il titolo di reato in funzione della prognosi sull’affidabilità del richiedente e sull’assenza di rischi per la comunità.
La Sezione ha inoltre rilevato che i fatti erano intervenuti nel periodo decennale di osservazione della condotta della richiedente.
Motivazione e valutazione dell’integrazione
Il provvedimento ministeriale è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché aveva indicato le ragioni per cui la condanna incideva sul requisito della dignità morale e civile, nonostante la definizione del procedimento mediante patteggiamento.
La censura relativa alla mancata valutazione globale dell’integrazione sociale, familiare e lavorativa, nonché del ravvedimento e della condotta successiva, è stata giudicata apodittica e generica. Tali elementi non sono stati ritenuti idonei a superare gli elementi ostativi individuati dall’amministrazione.
Esito del ricorso
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo infondate le censure dedotte. L’istanza cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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