Cassazione Penale, Ordinanza n. 31557/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non interviene una riforma nel merito della condanna impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 31/10/2024. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale per la mancata disapplicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove; il secondo è aspecifico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Viene inoltre richiamata la motivazione della Corte d'appello sull'applicazione della recidiva, fondata sulla correlazione tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e analoghi precedenti commessi in carcere, nonché sul diniego delle attenuanti generiche in ragione delle modalità esecutive del fatto, commesso con forbicette e lamette.
Norme richiamate
La norma è richiamata dal ricorrente come base della censura di errata applicazione; la Corte non ne offre una diversa interpretazione di merito, ma rileva che la doglianza tende in realtà a una rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste formale del vizio di motivazione o di violazione di legge, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica le ragioni per cui essa sarebbe erronea.
- La recidiva può essere motivatamente applicata quando emerga una correlazione tra i nuovi reati e precedenti analoghi, specie se commessi nello stesso contesto di detenzione e ai danni del medesimo ambiente custodiale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione logica e compiuta che valorizzi le concrete modalità esecutive del fatto, anche in relazione all'uso di strumenti offensivi improvvisati o di fortuna.
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