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Ordinanza

Ordinanza n. 1236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00003/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202602031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi all’ammissione alle agevolazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e società finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti contestati nell’ambito di una procedura di agevolazioni. Il testo non specifica analiticamente i motivi d’appello, ma riferisce che essi riguardavano le clausole dell’avviso, non impugnato dai ricorrenti, e il contenuto della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata dall’interessato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria e preliminare delibazione propria della fase cautelare, i motivi e le deduzioni degli appellanti non evidenziassero elementi idonei a superare la valutazione del TAR sulla carenza del fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato il tenore delle clausole dell’avviso, che non risultava impugnato, e il contenuto della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può confermare il rigetto della domanda cautelare quando, all’esito della sommaria e preliminare delibazione, le deduzioni dell’appellante non evidenzino elementi sufficienti a superare la valutazione del primo giudice sulla carenza del fumus boni iuris.
  • Il contenuto delle clausole dell’avviso e quello della domanda di ammissione alle agevolazioni costituiscono elementi rilevanti per la valutazione cautelare della plausibile fondatezza delle pretese del richiedente.
  • La mancata impugnazione dell’avviso può incidere sulla valutazione cautelare, impedendo di discostarsi dalle clausole che disciplinano la procedura di agevolazione e dai loro effetti sulla posizione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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