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Ordinanza

Ordinanza n. 219/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina n. -OMISSIS- Imp. di Prot. dell’-OMISSIS-, notificata il 22 dicembre 2025, emessa dal Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” - -OMISSIS- - Ufficio Personale - a firma del Comandante, Gen. B. -OMISSIS-, che “non accoglie” il trasferimento richiesto dal Mar. Ca. -OMISSIS- al Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, quale Comandante; - della Circolare n. -OMISSIS- del 1° agosto 2022 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dell’allegato elenco dei posti di impiego attribuibili ai militari “inidonei permanentemente al servizio d’Istituto in modo parziale” ai sensi del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202600605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento a un Nucleo Comando di Compagnia Carabinieri per l'incarico di Comandante, nonché la circolare interna relativa agli incarichi attribuibili al personale permanentemente parzialmente inidoneo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento, deducendo quattro motivi di gravame, dei quali l'ordinanza esamina cautelarmente i primi due. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare il motivo ostativo già indicato nel preavviso di rigetto, ossia la circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, senza confrontarsi con le deduzioni puntuali formulate dall'interessato e con la documentazione prodotta. La circolare stabilisce che, tra gli incarichi previsti per il personale giudicato permanentemente parzialmente inidoneo al servizio d'Istituto, non è indicato l'incarico di Comandante di Nucleo Comando di Comando Compagnia. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del d.P.R. 738/1981 e degli artt. 3 e 51 Cost., assumendo che il diniego fosse fondato sul mero richiamo alla circolare, senza attivare la procedura prevista dalla disciplina primaria, comprensiva del parere della Commissione consultiva e delle indicazioni medico-legali sulla concreta utilizzazione del personale parzialmente idoneo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non definendo il merito delle censure. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un meditato approfondimento nella sede di merito e ha considerato adeguata tutela per il ricorrente la sollecita fissazione dell'udienza pubblica del 9 luglio 2026. L'accoglimento cautelare si è quindi realizzato mediante la fissazione accelerata dell'udienza di merito, senza una sospensione espressa dell'efficacia del diniego né una valutazione definitiva sulla legittimità della determina o della circolare. Il Ministero aveva depositato una relazione articolata a sostegno dell'atto impugnato. Spese non disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente lo invoca per sostenere l'obbligo di motivazione del diniego e il dovere dell'amministrazione di confrontarsi con le deduzioni e la documentazione dell'interessato; l'ordinanza rinvia l'approfondimento della questione al merito.

  • d.P.R. 738/1981

    Il ricorrente lo invoca quale disciplina primaria della procedura relativa all'utilizzazione del personale militare permanentemente parzialmente inidoneo, sostenendo la necessità del parere della Commissione consultiva e delle indicazioni medico-legali sulla concreta utilizzazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diniego di trasferimento fondato sul mero richiamo alla circolare; la questione è riservata alla fase di merito.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla possibilità di accesso e utilizzazione nel pubblico impiego e al diniego del trasferimento; la questione è riservata alla fase di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare con ordinanza la data di discussione del ricorso nel merito; il TAR ha applicato tale meccanismo fissando l'udienza pubblica del 9 luglio 2026.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le questioni cautelari presentano profili che richiedono un approfondimento non compatibile con la decisione sommaria, ma le esigenze del ricorrente possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione del merito, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
  • In sede cautelare, la legittimità di un diniego adottato nei confronti di personale militare permanentemente parzialmente inidoneo può richiedere l'approfondimento della questione se l'amministrazione abbia adeguatamente motivato il provvedimento, esaminato le deduzioni e la documentazione dell'interessato e applicato la procedura prevista dalla disciplina primaria, anziché fondarsi sul solo richiamo a una circolare interna.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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