Ordinanza n. 217/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 0000485/2026 dell’08/01/2026, a firma del Dirigente Area Servizi Tecnici, arch. Leonardo Biasi, di notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 136 del 09/06/2025, comunicato in pari data, e di tutti gli atti e i provvedimenti, rispetto ad esso, presupposti, quali il “verbale di accertamento” del 17 settembre 2025, anch’esso comunicato l’08/01/2026, nonché, per quanto occorre possa, l’ordinanza dirigenziale n. 136 del 09/06/2025, e per l’accertamento che, nella fattispecie, alcuna acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di aree del ricorrente si è mai verificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza dirigenziale di demolizione, con conseguente acquisizione gratuita dell’intera area di proprietà del ricorrente al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, il relativo verbale di accertamento e, per quanto occorrente, la stessa ordinanza di demolizione. Ha inoltre chiesto l’accertamento che non si sarebbe verificata alcuna acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle proprie aree. Dalla fase cautelare emerge la contestazione dell’effetto acquisitivo conseguente all’accertamento di inottemperanza; il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la causa richiede approfondimenti propri della fase di merito. Ha ritenuto che una breve sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, relativo all’accertamento dell’inottemperanza e alla conseguente acquisizione gratuita dell’intera area di proprietà del ricorrente, non arrechi un grave pregiudizio all’interesse pubblico. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e fissato l’udienza pubblica di merito per il 10 dicembre 2026, disponendo una valutazione della controversia re adhuc integra. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare collegiale; il giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in attesa della trattazione di merito.
Massime di principio
- Quando la controversia sull’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione richiede approfondimenti propri della fase di merito, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia dell’accertamento e dei suoi effetti acquisitivi, ove la sospensione temporanea non arrechi un grave pregiudizio all’interesse pubblico.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche per preservare la situazione giuridica e materiale esistente, consentendo una valutazione del merito re adhuc integra quando l’effetto dell’acquisizione gratuita dell’area potrebbe prodursi nelle more del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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