Ordinanza n. 52/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento - del permesso di costruire prot. 2478 pratica 27/2023 del 19.5.2025, reso noto in data 10.11.2025, con il quale il Comune di Rabbi ha autorizzato i lavori di “risanamento conservativo con ricostruzione dell’edificio in PP.ED. 370/2-370/3-370/4 in CC Rabbi”, immobile sito in località Cavallar; - per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta comunale n. 70 del 23.4.2025 di autorizzazione alla realizzazione dei predetti lavori all’interno della fascia di rispetto stradale; - di ogni altro a questi presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riscontro all’istanza di accesso del 25 novembre 2025 relativa alla documentazione posta a corredo del permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con quello interessato dal permesso di costruire rilasciato dal Comune di Rabbi a un’impresa, hanno impugnato il titolo edilizio e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., hanno chiesto l’ostensione della documentazione relativa al procedimento autorizzativo, comprese le richieste di integrazione e gli atti necessari alla ricostruzione dell’iter procedimentale, dichiarando di non avere ricevuto riscontro dal Comune di Malè, individuato quale amministrazione competente alla gestione della documentazione nell’ambito della gestione associata dei servizi. Nel corso del giudizio il Comune di Rabbi e l’impresa controinteressata hanno depositato parte della documentazione; i ricorrenti hanno inizialmente contestato l’incompletezza della produzione. Il Tribunale ha quindi disposto ulteriori rinvii e sollecitato le parti, anche mediante interpello del Comune di Malè, a completare la documentazione. A seguito di ulteriori depositi, i ricorrenti hanno dichiarato di avere ottenuto l’ostensione integrale degli atti richiesti, rinunciando alla decisione sulla domanda di accesso ma insistendo sulle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso. Ha distinto tale pronuncia dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, mentre l’improcedibilità presuppone il venir meno dell’interesse a una decisione utile. Nel caso concreto, la documentazione richiesta è stata integralmente depositata in giudizio e la parte ricorrente ha confermato espressamente l’avvenuta ostensione, sicché la pretesa ha trovato piena e comprovata soddisfazione. Le spese della fase di giudizio sono state compensate tra tutte le parti, comprese quelle non costituite, per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio amministrativo; nel caso concreto la domanda è stata soddisfatta mediante la produzione integrale della documentazione richiesta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito e presuppone la piena soddisfazione della pretesa della parte ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia di rito applicabile quando viene meno l’interesse a una decisione, senza che vi sia necessariamente piena soddisfazione della pretesa.
art. 87 c.p.a.
Rileva per la trattazione camerale della domanda di accesso secondo il rito speciale applicabile.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta e che tale soddisfazione sia comprovata e riconosciuta dalla parte interessata.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché consiste nel venir meno dell’utilità concreta di una decisione giudiziale, mentre la cessazione presuppone la piena realizzazione della pretesa azionata.
- Nell’azione di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la produzione in giudizio dell’intera documentazione richiesta, accompagnata dalla dichiarazione del ricorrente di avere ottenuto l’ostensione integrale, determina la cessazione della materia del contendere.
- La produzione solo parziale della documentazione non è sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere; occorre che gli atti richiesti siano integralmente ostesi o depositati e che la piena soddisfazione della pretesa risulti comprovata.
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