Ordinanza n. 740/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità ex art. 31 c.p.a. del silenzio serbato dal Comune di Bardolino, sulla domanda di permesso di costruire inviata in data 15 aprile 2025 prot. n. 8799 con la quale si chiedeva il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto l’“ampliamento di un fabbricato residenziale mediante corpo edilizio separato”; e per la condanna - dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a 30 giorni o a quello che l'Ecc.mo Tribunale vorrà stabilire, con nomina sin d'ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/3/2026: per l’annullamento - del provvedimento del responsabile dell’Area Gestione e Pianificazione del territorio del Comune di Bardolino in data 26 gennaio 2026, prot. n. 1964, avente ad oggetto: “determinazione in merito alla richiesta di permesso di costruire per la costruzione di un edificio residenziale in Via Strada delle Tezze n. 10. Provvedimento finale di diniego”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Bardolino sull’istanza di permesso di costruire e, con motivi aggiunti, provvedimento espresso di diniego del permesso di costruire
Esito
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente agito ai sensi dell’art. 31 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento del Comune di Bardolino sull’istanza di permesso di costruire presentata il 15 aprile 2025, relativa all’ampliamento di un fabbricato residenziale mediante corpo edilizio separato, chiedendo la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo l’adozione, il 26 gennaio 2026, di un provvedimento espresso di diniego, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento del diniego. La questione decisa con l’ordinanza riguarda esclusivamente il rito applicabile alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, è sopravvenuto un provvedimento espresso, impugnato mediante motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., quando sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l’oggetto della controversia, esso può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, con prosecuzione dell’intero giudizio secondo tale rito. Poiché il giudizio viene così incentrato sul diniego espresso del permesso di costruire, il rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio deve essere obbligatoriamente convertito in rito ordinario. Il TAR ha quindi disposto la conversione del rito e fissato l’udienza pubblica del 26 novembre 2026, senza decidere nel merito né sulla legittimità del diniego né sulla fondatezza dell’originaria azione avverso il silenzio.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione originaria contro il silenzio dell’amministrazione e della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito
La disposizione impone, quando il provvedimento espresso sopravvenuto è impugnato con motivi aggiunti, la prosecuzione dell’intero giudizio con il rito previsto per il nuovo atto. Nel caso di specie ciò comporta la conversione obbligatoria dal rito camerale dell’azione avverso il silenzio al rito ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso connesso all’oggetto della controversia e tale provvedimento viene impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio deve proseguire con il rito previsto per il provvedimento sopravvenuto.
- La sopravvenienza e l’impugnazione di un provvedimento espresso determinano la conversione obbligatoria dal rito camerale dell’azione avverso il silenzio al rito ordinario, se il giudizio si incentra sulla legittimità dell’atto espresso.
- Il rito ordinario deve essere applicato per evitare che la contestazione di un provvedimento espresso benefici delle forme semplificate e delle esigenze acceleratorie proprie del giudizio contro la mera inerzia amministrativa.
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