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Ordinanza

Ordinanza n. 739/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento della nota prot. n. 21107 del 16 luglio 2025 con cui il Comune di Lazise ha sospeso il procedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di cui all’ordinanza n. 5 del 16 gennaio 2024, emesso nei confronti del controinteressato a seguito della presentazione da parte di quest’ultimo, in data 25 giugno 2025, di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria (P.e. 186/25/E) e di una nuova richiesta di compatibilità paesaggistica dal parte del signor Alberto Munari, conosciute in data 10 novembre 2025, nonché eventuali provvedimenti assentivi sia espressi che taciti; e per l’annullamento del provvedimento di diniego del Comune di Lazise, comunicato con nota prot. 0036265 del 3 dicembre 2025 (n. 244/2025 del Registro Richieste Accesso Atti), all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente il 22 novembre 2025 e protocollata con n. 35127 il 24 novembre 2025 dal Comune di Lazise; nonché per l’accertamento del diritto di accesso ex artt. 22 e ss. legge 241/1990 della ricorrente agli atti richiesti ovvero a “[…] la domanda di permesso di costruire in sanatoria, di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal Sig. Alberto Munari comprensiva della/e relazione/i tecnica/che, degli elaborati, delle fotografie e degli altri allegati alle domande da Voi menzionate e definite ‘in itinere’, al fine di interloquire e di supportare l’istruttoria degli Uffici Comunali preposti all’esame”; e, conseguentemente, per la condanna del Comune di Lazise al rilascio dei predetti atti/documenti, con richiesta fin d’ora di nominare un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della pubblica amministrazione sia ulteriormente protratta oltre al termine assegnato al Comune di Lazise, ponendo i relativi costi a suo carico;

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego e differimento dell'accesso alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e agli atti correlati presentati dal proprietario di un immobile confinante; contestualmente, sospensione del procedimento comunale di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato confinante con l'immobile del controinteressato, ha proposto domande di annullamento, accesso e condanna. In particolare, ha impugnato la nota con cui il Comune aveva sospeso il procedimento di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione e ripristino, in ragione della presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria e di una richiesta di compatibilità paesaggistica, nonché la successiva nota comunale che aveva negato o differito l'accesso alla relativa documentazione. La ricorrente ha chiesto l'ostensione delle domande, delle relazioni tecniche, degli elaborati, delle fotografie e degli altri allegati, per poter interloquire e supportare l'istruttoria comunale. I motivi dal terzo al settimo riguardavano la nota del 3 dicembre 2025: erronea qualificazione del procedimento di sanatoria come non ostensibile perché vincolato; illegittimità del richiamo all'aggravio dell'attività amministrativa e al rischio di turbamento dei processi decisionali; erronea interpretazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001 come norma escludente la partecipazione dei terzi; sviamento di potere nel differimento dell'accesso; violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e dell'opposizione del controinteressato. Il Comune aveva sostenuto che il procedimento fosse ancora in itinere, che comportasse valutazioni tecniche riservate ai legittimati e che l'intervento di terzi avrebbe aggravato e condizionato l'attività amministrativa, impegnandosi a trasmettere il permesso solo dopo il suo eventuale rilascio.

La decisione

Il TAR ha deciso separatamente la domanda di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. e ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che il Comune aveva già riconosciuto, mediante precedenti ostensioni parziali, l'interesse concreto, attuale e diretto della ricorrente alla conoscenza degli atti relativi alle iniziative edilizie del confinante. Ha ritenuto illegittimo il differimento dell'accesso: ai sensi dell'art. 25, comma 3, l. 241/1990, esso è ammesso solo nei casi e nei limiti dell'art. 24 e deve essere motivato caso per caso; nel caso concreto, la mancata conclusione del procedimento edilizio e le esigenze di evitare aggravio dell'attività amministrativa o turbamento delle valutazioni non integravano una causa normativa di differimento. L'ostensione, anzi, avrebbe consentito una piena conoscenza degli elementi rilevanti e un apporto informativo utile a prevenire controversie. Sono stati ritenuti fondati il quarto e il sesto motivo di gravame. Il TAR ha quindi accolto la domanda di accesso, accertato il diritto della ricorrente a ottenere i documenti richiesti e ordinato al Comune di ostenderli entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un'eventuale fase successiva. Le spese della fase sono state compensate. Il testo non contiene una decisione espressa sulle ulteriori domande di annullamento relative alla sospensione del procedimento edilizio.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    la richiesta di accesso può essere decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale

    Consente al giudice amministrativo di decidere separatamente, con ordinanza, la domanda di accesso proposta insieme alla domanda principale.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale azionato dalla proprietaria confinante rispetto agli atti delle iniziative edilizie del controinteressato.

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24

    Il differimento dell'accesso è ammissibile soltanto nei casi e nei limiti previsti dalla legge e deve essere motivato specificamente in relazione alla concreta esigenza di tutela.

  • art. 24 l. 241/1990

    Individua, mediante il rinvio dell'art. 25, comma 3, i casi e i limiti entro i quali può essere disposto il differimento dell'accesso.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Secondo la contestazione esaminata, non può essere interpretato come norma generale che escluda l'accesso dei terzi agli atti del procedimento edilizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi; il provvedimento non fonda espressamente su tale profilo la decisione di accoglimento.

Massime di principio

  • Il differimento dell'accesso documentale è legittimo soltanto quando ricorrono i casi e i limiti previsti dall'art. 24 l. 241/1990 e l'amministrazione espone una motivazione concreta, specifica e riferita alla necessità di tutelare gli interessi protetti; la mera pendenza del procedimento non è di per sé sufficiente.
  • Il rischio generico di aggravio dell'attività amministrativa o di turbamento dei processi valutativi e decisionali non costituisce, da solo, una ragione legittima per negare o differire l'accesso agli atti di un procedimento edilizio.
  • La presentazione di un'istanza edilizia ancora in corso di esame non esclude automaticamente l'accesso del proprietario confinante agli atti della pratica, quando questi dimostri un interesse concreto, attuale e diretto collegato al possibile pregiudizio derivante dall'intervento.
  • L'ostensione degli atti procedimentali può favorire l'apporto informativo dei portatori di interessi e la prevenzione del contenzioso; tale funzione non può essere neutralizzata da un generico richiamo alla necessità di preservare l'autonomia delle valutazioni amministrative.
  • Il giudice amministrativo può definire separatamente la domanda di accesso, con ordinanza, rispetto alle ulteriori domande proposte nel medesimo giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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