Cassazione Penale, Ordinanza n. 18764/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina propria, dopo che in primo grado era stato condannato per rapina impropria. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., la violazione del contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto e degli artt. 521 e 522 c.p.p., richiamando anche la giurisprudenza della Corte EDU nel caso Drassich c. Italia, sostenendo che la condanna in appello per rapina propria, a fronte di una contestazione e di una decisione di primo grado per rapina impropria, avesse inciso sul diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse da un lato mantenuto la qualificazione del fatto come rapina impropria e dall'altro attribuito allo strappo della collana un contenuto violento in re ipsa, senza una concreta analisi dell'intensità del gesto e delle modalità del contatto fisico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il fatto storico non era radicalmente mutato, perché il capo di imputazione descriveva comunque la condotta di strappare dal collo della persona offesa una collana d'oro; ha inoltre escluso che la diversa qualificazione in appello avesse compresso il contraddittorio, poiché l'imputato poteva contestarla in cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva implicitamente ma chiaramente riqualificato il fatto come rapina propria valorizzando la violenza strumentale alla sottrazione e che lo strappo di una collana aderente al corpo della vittima implica necessariamente violenza sulla persona. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
norma invocata per denunciare la violazione di legge nella riqualificazione del fatto e nella lesione del diritto di difesa
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
norma invocata per dedurre la violazione delle regole processuali sul contraddittorio e sulla contestazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata per censurare la motivazione come contraddittoria
richiamato a tutela del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica
richiamato quale norma sulla nullità per difformità tra contestazione e decisione
Corte EDU, Drassich c. Italia, 11/12/2007
richiamata dalla difesa sul tema della riqualificazione giuridica del fatto e del diritto dell'imputato a interloquire sulla nuova qualificazione
base per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in appello non viola di per sé il diritto al contraddittorio quando il fatto storico contestato rimane sostanzialmente invariato e l'imputato ha la possibilità di difendersi sulla diversa qualificazione nel giudizio di legittimità.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è vulnerato se la contestazione originaria descrive già in modo sufficiente la condotta materiale che sorregge la diversa qualificazione giuridica operata dal giudice.
- Nella rapina, lo strappo di un oggetto strettamente aderente al corpo della persona offesa può integrare violenza sulla persona, perché la forza impiegata per impossessarsi del bene si estende necessariamente al corpo della vittima.
- Una motivazione che valorizzi la violenza strumentale alla sottrazione-impossessamento può essere letta come implicita riqualificazione del fatto nella rapina propria, se il complesso argomentativo rende chiara la diversa sussunzione giuridica.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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