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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06450/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per effetto dell'inammissibilità, la sentenza di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; inoltre ha posto a suo carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. Con il primo motivo contestava la motivazione con cui era stata ritenuta la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, deducendo che la presenza di un impianto di videosorveglianza nel luogo del fatto avrebbe dovuto escluderla. Con il secondo motivo censurava il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, inoltre, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la doglianza sull'aggravante era infondata perché la videosorveglianza, se non idonea a impedire immediatamente la sottrazione del bene, non esclude l'esposizione alla pubblica fede; ha poi ritenuto il secondo motivo non deducibile in cassazione perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, anche quanto al diniego della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    L'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un sistema di videosorveglianza; occorre una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione del bene.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    La doglianza sul diniego dell'attenuante non è scrutinabile in cassazione quando si risolva nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza critica specifica alla motivazione.

  • art. 624 c.p.

    Reato base rispetto al quale è stata ritenuta la forma aggravata di furto.

  • art. 163 c.p.

    La censura sulla sospensione condizionale non è stata accolta perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione del diniego.

Massime di principio

  • In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non viene meno per la sola esistenza di impianti di videosorveglianza se questi hanno funzione meramente repressiva o di individuazione successiva degli autori e non garantiscono l'immediata interruzione dell'azione criminosa.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente motivi già sollevati in appello e già confutati dalla sentenza impugnata, perché tali doglianze difettano di specificità.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica alle autonome ragioni poste a fondamento del diniego di un beneficio o di un'attenuante rende il motivo inammissibile.
  • La videosorveglianza, per escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, deve essere concretamente idonea a prevenire la sottrazione del bene e non solo a documentare o facilitare l'individuazione dell'autore dopo il fatto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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