Cassazione Penale, Ordinanza n. 34959/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. con cui il G.i.p. di Brescia le aveva applicato, su accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 400 di multa per concorso in tentata rapina. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità e l'omessa motivazione sulla sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, quindi lamentando il mancato rilievo di cause ostative al patteggiamento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non sia proponibile contro una sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. rende inammissibile il ricorso con cui si lamenti l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi provveduto con ordinanza de plano e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dalla ricorrente
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
invocato dalla ricorrente come motivo di ricorso per dedurre violazione di legge sull'affermazione di responsabilità e sull'omessa motivazione circa il proscioglimento
consente di escludere l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
norma richiamata come parametro della dedotta omissione di valutazione delle condizioni per il proscioglimento
richiamato per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano
fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento non è deducibile in cassazione il vizio di omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la censura investa la tenuta dell'accordo o l'affermazione di responsabilità già definita con il rito speciale.
- Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è inammissibile se fondato su motivi non consentiti dalla disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile in modo manifesto, la Corte può dichiararlo de plano con ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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