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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36306/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti contestati e aveva applicato la recidiva, mantenendo il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la vicenda concreta riguardava una condotta violenta tenuta per opporsi a un controllo finalizzato a verificare la effettiva assunzione di una terapia somministrata. Con il primo motivo il ricorrente censurava la ritenuta responsabilità, prospettando una lettura alternativa dei fatti; con il secondo contestava la recidiva e il bilanciamento con le attenuanti generiche, sostenendo che non dovesse essere mantenuto il giudizio di equivalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale, la quale aveva spiegato che la condotta violenta era funzionale a opporsi all'attività di controllo. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inidoneo a superare la motivazione d'appello, poiché la Corte di merito aveva adeguatamente giustificato sia la recidiva, valorizzando i plurimi e gravi precedenti e l'accresciuta pericolosità, sia il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già specificamente esaminate e confutate dalla decisione di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • La motivazione sulla responsabilità è immune da censura quando il giudice di appello abbia spiegato in modo coerente il nesso funzionale tra la condotta violenta e l'ostacolo all'attività di controllo.
  • La recidiva può essere ritenuta quando il giudice valorizzi plurimi e gravi precedenti, ritenendoli indicativi di una maggiore pericolosità, purché la motivazione dia conto delle ragioni del bilanciamento con le attenuanti generiche.
  • Il giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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