Cassazione Penale, Sentenza n. 36808/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di norma processuale e vizio di motivazione per non aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (ai sensi dell'art. 3-bis dell'art. 603 c.p.p.), siccome la Corte d'appello avrebbe affermato la responsabilità sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative (deposizioni della teste Poli e del carabiniere Arca); 2) errata applicazione di legge riguardo all'aggravante della violenza sulle cose (mancanza di elementi probatori su rotture, danni o necessità di riparazione), sicché il fatto si sarebbe ridotto a furto semplice, non procedibile per difetto di querela. Inoltre è richiamata la modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione fondandosi su una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali (Poli e Arca) alla luce della visione dei filmati, sicché era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e il contraddittorio sulle prove dichiarative. Per questo motivo la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Nel nuovo giudizio dovrà essere altresì valutata la sussistenza della condizione di procedibilità rispetto al capo A) alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022. Non si è deciso nel merito circa l'aggravante o la procedibilità definitiva.
Norme richiamate
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione dei testi quando la Corte d'appello afferma la responsabilità sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative acquisite in primo grado
Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie; in concreto impone di valutare la sussistenza della condizione di procedibilità per il reato contestato nel capo A)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016)
Principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria è necessaria solo quando la riforma dell'assoluzione si fonda su un diverso apprezzamento delle prove dichiarative; non è necessaria se la riforma deriva da diversa valutazione logico-sistematica del compendio probatorio o quando non vi è ribaltamento dell'originaria decisione
Massime di principio
- Se la Corte d'appello cambia la decisione di assoluzione basandosi su una valutazione diversa dell'attendibilità o del contenuto delle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria e il nuovo esame dei testi (contraddittorio), ai sensi della disciplina processuale richiamata.
- Non è invece necessaria la rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma dell'assoluzione si fonda su una diversa interpretazione logica o sul diverso significato complessivo delle prove, senza che vi sia un nuovo apprezzamento dell'attendibilità delle singole prove dichiarative.
- L'aggravante della "violenza sulle cose" richiede specifiche evidenze (rotture, danni, necessità di riparazione o ripristino); in mancanza di tali elementi non può essere applicata e il reato potrebbe essere riqualificato con effetti sulla procedibilità.
- Quando la normativa sulla procedibilità è stata modificata (es. d.lgs. n.150/2022), il giudice di rinvio deve verificare in concreto la sussistenza della condizione di procedibilità alla luce del nuovo regime normativo prima di decidere sul merito.
- In presenza di annullamento per vizio procedurale che incide sulla valutazione decisiva delle prove, il procedimento va rinviato ad altra sezione dello stesso grado per garantire imparzialità e regolare riesame.
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