Cassazione Penale, Sentenza n. 26441/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (in qualità di amministratore unico della "Euro Edil srl") per la sottrazione di 238.020,00 euro. Tre motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, dato il naturale iato temporale tra incasso degli assegni e dichiarazione di fallimento e l'asserita cessazione dell'attività dopo l'incendio del 2009); (2) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti: "più fatti" di bancarotta e danno patrimoniale di rilevante gravità; (3) vizio per diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo (generico e infondato, per mancata prova della destinazione delle somme da parte del ricorrente) e ha dichiarato il terzo assorbito. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della Corte d'appello sulle aggravanti ("molteplicità" dei fatti e "consistenza" dell'importo) è stata qualificata come clausola di stile insufficiente. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. (per la declarata incostituzionalità della formulazione che imponeva automaticamente 10 anni). Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alle circostanze aggravanti e al trattamento sanzionatorio (comprese le pene accessorie) e rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame; il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
Disciplina la c.d. continuazione fallimentare (circostanza aggravante): la reiterazione è applicabile se si tratta di distinti comportamenti autonomamente enucleabili; inoltre il danno patrimoniale di "rilevante gravità" richiede che il danno complessivo ai creditori sia di entità comparabile alla somma sottratta.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La formulazione sopra riportata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale; le pene accessorie non devono essere calcolate sulla base della formulazione automatica e fissa, ma secondo i criteri costituzionalmente conformi (framing fino a dieci anni secondo la Corte costituzionale).
sentenza Corte costituzionale n.222/2018
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della formulazione automatica delle pene accessorie prevista dall'art. 216 u.c.; comporta la necessità di ricalcolare le pene accessorie secondo i criteri previsti dal codice penale e dalla giurisprudenza costituzionale.
Criteri per la determinazione della durata delle pene: il giudice di rinvio deve applicare questi criteri nella ricalibratura delle pene accessorie fallimentari dopo l'annullamento per illegittimità della precedente commisurazione.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti nelle forme previste (richiamata nella sentenza come modalità di trattazione).
Massime di principio
- La mera esistenza di un intervallo temporale tra l'incasso di somme e la dichiarazione di fallimento non esclude il dolo: il giudice richiede prove sulla effettiva destinazione delle somme; l'onere probatorio grava sul difensore quando si pretende l'assenza di danno o la destinazione a pagamento dei creditori.
- La circostanza aggravante della "continuazione fallimentare" ("più fatti") richiede che le condotte siano autonome e distintamente enucleabili; atti omogenei e temporalmente contigui possono conservare carattere unitario e non giustificare l'aggravante.
- Per il riconoscimento del danno patrimoniale di "rilevante gravità" è necessario un raffronto quantitativo: non basta l'ammontare sottratto, bisogna dimostrare che il danno complessivo ai creditori sia di pari rilevanza.
- Le motivazioni che limitano la decisione a dichiarazioni generiche (es. 'molteplicità' e 'consistenza' senza specificazione) sono vulnerabili in Cassazione: la Corte richiede motivazioni specifiche e argomentate per l'aggravamento.
- Le pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. vanno riconsiderate alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n.222/2018); l'applicazione automatica di un periodo fisso di 10 anni è illegittima e il giudice deve ridefinirne la durata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di impugnazione è strategicamente importante l'apporto probatorio e la specificità dei motivi: argomentazioni generiche vengono respinte; per contestare l'elemento soggettivo occorre indicare e documentare elementi concreti che giustifichino l'assenza del dolo.
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