Cassazione Civile, Sentenza n. 29278/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società EN.SA. impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010 con cui l'Agenzia contestava la detrazione indebita dell'IVA su acquisti di energia elettrica ritenuti operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione sosteneva che Green Network S.p.A. aveva organizzato un meccanismo di trading 'circolare' tra più società riconducibili agli stessi soggetti: le quantità e gli importi comprati e rivenduti risultavano coincidenti, con margini azzerati, configurando così vendite fittizie. Sulla base di ciò era stato recuperato l'IVA detratta e irrogate sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria dell'Agenzia depositata fuori termine e ha rigettato il ricorso proposto da EN.SA., ritenendo infondati i sei motivi di cassazione. In particolare la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi della Corte di Giustizia (causa C-712/17) e l'interpretazione operata dal giudice di merito: è legittimo il recupero dell'IVA quando le operazioni risultano oggettivamente inesistenti e, in presenza della fattispecie circolare descritta, il diritto alla detrazione può essere escluso salvo che l'emittente della fattura, non in buona fede, abbia tempestivamente eliminato il rischio di perdita di gettito (es. mediante gli strumenti previsti dall'art. 26 DPR 633/1972). Il rigetto del ricorso determina il mantenimento della pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il recupero dell'IVA; la decisione di annullare le sanzioni resta coerente con le valutazioni di merito (la CTR aveva accolto parzialmente l'appello ritenendo illegittima l'applicazione delle sanzioni per assenza di danno erariale).
Norme richiamate
art. 21, comma 7; art. 26; art. 56; art. 57
Art.21/comma7 recepisce il principio secondo cui l'emittente della fattura è debitore dell'IVA indicata; l'art.26 (comma 1 e 3) disciplina la rettifica/nota di variazione che può essere utilizzata per eliminare il rischio di perdita di gettito e rendere possibile la detrazione al destinatario; il comma 2 dell'art.26 riguarda ipotesi specifiche non applicabili al caso; art.57 è collegato al raddoppio dei termini per accertamento nelle ipotesi con obbligo di denuncia penale
Direttiva 2006/112/CE
Art.168: IVA indetraibile in caso di operazioni inesistenti; Art.203: l'operatore che indica IVA in fattura è tenuto al pagamento; letti congiuntamente autorizzano l'esclusione della detrazione per operazioni fittizie salvo che lo Stato membro preveda meccanismi che eliminino il rischio di perdita di gettito
Corte di Giustizia, causa C-712/17 (sentenza 8 maggio 2019)
Ha stabilito che, in ipotesi di vendite fittizie circolari (stessa quantità e stesso prezzo tra operatori), la normativa UE non impedisce agli Stati membri di escludere la detrazione dell'IVA indicata in fattura e di imporre all'emittente l'obbligo di versarla, salvo che l'emittente non abbia eliminato tempestivamente il rischio di perdita di gettito o non provi la buona fede
Art.4 (dichiarazione infedele) è richiamato in relazione alla configurabilità del reato fiscale e al conseguente possibile raddoppio dei termini di accertamento
d.lgs. n. 471/1977
La norma, anche se retroattiva per taluni profili, trova applicazione nei casi di applicazione di aliquota errata più elevata e non è estendibile alle ipotesi di IVA non dovuta per operazioni oggettivamente inesistenti
art. 43, comma 3 (ricoordinato dal d.l. n. 223/2006)
Collegato al raddoppio dei termini di accertamento quando la violazione fiscale comporti obbligo di denuncia penale; la Corte richiama la 'prognosi postuma' per valutare la sussistenza dell'obbligo
Massime di principio
- Se fatture riguardano operazioni oggettivamente inesistenti (p.es. trading circolare con quantità e importi coincidenti), lo Stato può legittimamente escludere la detrazione dell'IVA, applicando anche il principio secondo cui l'emittente è tenuto al versamento dell'IVA indicata in fattura
- Il diritto alla detrazione può essere riconosciuto solo se il rischio di perdita di gettito è stato eliminato tempestivamente: strumenti tipici sono la nota di variazione (art. 26 DPR 633/1972) o la restituzione dell'imposta da parte dell'emittente; la mera forma contabile non è sufficiente
- Il destinatario della fattura può conservare la detrazione se prova la propria buona fede e di avere adottato le diligenze richieste (onere probatorio a carico del destinatario quando l'Amministrazione contesta l'operazione)
- La prova dell'inesistenza può essere fondata su elementi presuntivi: il giudice deve valutare in termini di gravità, precisione e concordanza il complesso degli indizi senza censurare arbitrariamente singoli elementi
- La disposizione di favore contenuta nell'art.6, comma 6, d.lgs. 471/1977 (riduzione delle conseguenze quando è stata applicata un'aliquota più alta) si applica solo ai casi di errata applicazione di aliquota e non estende il diritto alla detrazione per operazioni inesistenti
- Il raddoppio dei termini di accertamento si applica quando, anche in astratto, emergono fatti che comportano obbligo di denuncia penale (valutazione ex post tramite 'prognosi postuma'), indipendentemente dall'effettiva azione penale successiva
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