Cassazione Penale, Sentenza n. 19136/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che dispone il giudizio per il reato di tentata estorsione sollevando molteplici censure: abnormità del decreto, violazione dei diritti della difesa, presenza di una richiesta di ricusazione del giudice, incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, incompletezza delle indagini preliminari, violazione del diritto alla prova, pendenza di un giudizio civile sui medesimi fatti, carenza di interesse della parte civile, presunte falsità ideologiche nei documenti e travisamento oltre invasione dei poteri del giudice; inoltre il difensore ha invocato la rammissibilità del ricorso alla luce della riforma Cartabia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare sia un atto di mero impulso processuale inoppugnabile per il principio di tassatività delle impugnazioni e che le doglianze del difensore debbano essere riproposte davanti al giudice del dibattimento. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La sentenza è stata redatta in motivazione semplificata.
Norme richiamate
citato testualmente nella motivazione come norma che sancisce la non impugnabilità del decreto che dispone il giudizio
Il decreto che dispone il giudizio emesso al termine dell'udienza preliminare è considerato atto di impulso processuale e, secondo la giurisprudenza richiamata, non soggetto a impugnazione immediata; le eccezioni devono essere dedotte nel dibattimento.
richiamato per l'assegnazione delle spese del procedimento
Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità e consente l'imposizione di sanzioni pecuniarie quali la somma versata alla Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il decreto che dispone il giudizio dopo l'udienza preliminare non è impugnabile in Cassazione: le doglianze sulla regolarità del procedimento e sulla condotta del giudice devono essere riproposte nel dibattimento.
- Le eccezioni relative a incompetenza territoriale, incompletezza delle indagini, violazione del diritto alla prova o conflitti processuali vanno dedotte davanti al giudice del dibattimento e non costituiscono in generale motivo di ricorso immediato contro il decreto che dispone il giudizio.
- La pendenza di una richiesta di ricusazione del giudice non rende automaticamente impugnabile il decreto: occorre seguire i rimedi ordinari e sollevare le questioni nel corso del processo di merito o tramite i mezzi specifici previsti per la ricusazione.
- Proporre ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi opportuno verificare l'effettiva percorribilità dell'impugnazione prima di proporla e, quando possibile, preservare le censure per la fase dibattimentale.
- Dopo la riforma Cartabia non tutte le modifiche delle impugnazioni hanno esteso la possibilità di impugnare ogni atto: occorre valutare la natura dell'atto impugnato (atto di impulso vs. provvedimento decisorio) e la tassatività delle impugnazioni stabilita dalla legge e dalla giurisprudenza.
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