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Ordinanza

Ordinanza n. 1252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo formativo albanese per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti del diniego adottato dal Direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il diniego riguardava il riconoscimento dell’attestato formativo denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato in Albania il 22 marzo 2024 da un istituto universitario albanese, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario riservare al giudizio di merito ogni approfondimento sulla riconoscibilità in Italia del titolo conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea. È stato tuttavia dedotto e valutato un pregiudizio grave e irreparabile connesso all’immediata efficacia del diniego, poiché esso avrebbe compromesso la prosecuzione dell’incarico di docenza sul posto di sostegno attualmente svolto presso un istituto scolastico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio non ha anticipato la decisione sulla fondatezza del diniego né sulla riconoscibilità del titolo estero, rinviando tali questioni alla fase di merito. Ha attribuito rilievo decisivo, ai fini cautelari, al periculum in mora, ravvisando nel provvedimento ministeriale l’idoneità a produrre un pregiudizio immediato, grave e irreparabile sulla prosecuzione dell’incarico di sostegno. La misura cautelare è stata disposta per consentire la definizione del giudizio di merito senza che, nelle more, fosse risolto il contratto di lavoro in essere. È stata ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze adottate dal giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo al diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero, il giudice può riservare alla fase di merito gli approfondimenti sulla riconoscibilità sostanziale del titolo e accordare comunque la tutela interinale quando l’efficacia immediata del diniego determini un pregiudizio grave e irreparabile sulla prosecuzione dell’attività lavorativa.
  • Quando il diniego di riconoscimento di un titolo estero incide sulla prosecuzione di un incarico di docenza già in essere, la perdita o la risoluzione dell’incarico nelle more del giudizio può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non comporta un’anticipazione della decisione sulla riconoscibilità del titolo estero, che resta riservata alla fase di merito, ma mira a preservare la situazione lavorativa del richiedente fino alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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