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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26261/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per un furto di profumi, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 64 e 350 c.p.p. Sostiene che i giudici di merito avrebbero erroneamente valorizzato come prova una confessione resa alla polizia giudiziaria in sede di perquisizione, che secondo la difesa non sarebbe stata utilizzabile; inoltre lamenta che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato la coerenza delle dichiarazioni rese dai dipendenti del punto vendita. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene i motivi generici, assertivi e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che in parte tardivi e smentiti dagli atti. Osserva che la dichiarazione spontanea resa all'atto della perquisizione era verbalizzata e sottoscritta, quindi utilizzabile, e che la responsabilità era comunque sorretta anche dal riconoscimento operato dall'addetto al reparto profumeria. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità della dichiarazione resa all'autorità di polizia giudiziaria; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della natura spontanea della dichiarazione e della sua verbalizzazione.

  • art. 350 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito senza un'effettiva critica analitica della motivazione impugnata.
  • Le dichiarazioni spontanee rese immediatamente alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini possono essere utilizzate, purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, così da consentire la verifica del contenuto e prevenire possibili equivoci o abusi.
  • La spontaneità della dichiarazione va intesa come assenza di induzione o sollecitazione da parte della polizia giudiziaria, non come mera volontarietà soggettiva del dichiarante.
  • Non è consentito alla Corte di cassazione procedere a una nuova valutazione del fatto e delle prove per sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito quando la motivazione di quest'ultimo sia logica, congrua e corretta in diritto.
  • Il riconoscimento dell'autore del reato da parte di un teste informato sui fatti può costituire elemento di prova idoneo a sorreggere la responsabilità anche indipendentemente dalla contestata dichiarazione dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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