Cassazione Civile, Ordinanza n. 27091/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato il 28.12.2015, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione euro 163.621,00 per l'anno d'imposta 2010, contestando indebita detrazione IVA e maggior valore della produzione netta ai fini IRAP, oltre accessori e sanzioni, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza svolte per gli anni 2010-2015. La società aveva eccepito, nei gradi di merito, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, perché l'avviso era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, in relazione a verifica effettuata nei locali aziendali. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo legittima la deroga per urgenza, individuata nell'imminente scadenza del termine di decadenza, pur non dovuta a ritardi dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione della stessa disposizione, sostenendo che la scadenza imminente del termine decadenziale non integra ragione di urgenza e che l'Amministrazione deve allegare e provare circostanze non imputabili a sé.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui le ragioni di urgenza che consentono di non rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni devono consistere in fatti estranei alla sfera di controllo e responsabilità dell'ente impositore; non può quindi essere invocata l'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa. Poiché la disposizione tutela il contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel suo complesso, l'Ufficio risponde anche di eventuali ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, organo ispettivo collaterale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il termine dilatorio di sessanta giorni dopo il PVC è regola generale; la deroga è ammessa solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, provate dall'amministrazione, estranee alla sua sfera di responsabilità. L'imminente decadenza non costituisce valida ragione di urgenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario conseguente a verifica presso i locali del contribuente, l'avviso emesso prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del PVC è legittimo solo se l'Amministrazione dimostra concrete ragioni di urgenza non imputabili alla propria organizzazione o attività.
- L'imminente scadenza del termine decadenziale del potere di accertamento non può, di per sé, giustificare l'inosservanza del termine dilatorio imposto dallo Statuto del contribuente.
- Ai fini della deroga al termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, rilevano soltanto circostanze di fatto esterne e sottratte al diretto controllo dell'ente impositore; sono irrilevanti i ritardi riconducibili all'amministrazione finanziaria o alla Guardia di Finanza.
- L'onere di allegare e provare le ragioni di urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria che intenda discostarsi dalla regola del contraddittorio endoprocedimentale differito.
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